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L'Avvocato Alberto Serpico iscritto all'Albo di Cuneo, fondatore dell'omonimo studio legale di Cuneo, una volta scioltasi la società professionale con suo cugino primo omonimo, entrambi Avvocati in Cuneo, contitolari dello Studio legale Avvocato Alberto Serpico e altri st.p. (si veda a tal riguardo la pagina "Perchè mai senior?"), ha ripreso in forma individuale la propria attività professionale di assistenza giudiziale e stragiudiziale, così come iniziata sin dal lontano 1984.
L'Avvocato Alberto Serpico, per la risoluzione di particolari problemi di carattere tecnico-scientifico, si avvale di esperti collaboratori (molti dei quali già consulenti del Tribunale), affinchè gli forniscano qualificati pareri o propri elaborati tecnico/legali, finalizzati a valutare preventivamente l'opportunità o meno d'instaurare una causa oppure a sostenere le ragioni del proprio cliente in processi già pendenti.
 L'Avvocato Alberto Serpico svolge la libera professione nel campo del diritto civile e del diritto penale
Come da prassi, viene garantita la gratuità della prestazione professionale limitatamente al solo inquadramento generico del problema, come colloquio di orientamento.(Cass. Civ. Sezioni Unite 18/11/2010, n. 23287)
L'Avvocato Alberto Serpico si occupa - professionalmente e con decennale esperienza - delle seguenti materie (si consulti la pagina delle principali aree di attività "Materie trattate"):
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F.A.Q. - Frequently Asked Questions
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Cosa sono il danno biologico, esistenziale e morale e cosa vuol significare danno patrimoniale e
danno non patrimoniale? Vorrei capire se, come ed a chi debbano essere risarciti tali danni?
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Sto per separarmi dal coniuge. Quando posso allontanarmi dall’abitazione coniugale senza
incorrere in violazioni di qualunque specie?
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Ho avuto una relazione extraconiugale, che il mio partner potrebbe facilmente provare.
Dovrò dunque subire una pronuncia giudiziale di separazione con addebito a mio carico?
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Ho riportato una piccola invalidità a causa di un incidente stradale. Quali saranno i danni ed
i costi - da tariffa e parcella - dell’Avvocato?
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Cosa si deve fare nel caso in cui si sia vittima di un sinistro automobilistico?
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Ho avuto un figlio dal matrimonio (da tempo sciolto tramite divorzio) ed un altro da una relazione di
convivenza more uxorio tuttora in corso. Alla mia morte, i miei due figli saranno uguali difronte alla legge?
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Il cortile è in comproprietà indivisa tra 25 condomini, ma è fisicamente
impossibile parcheggiarvi tutti insieme contemporaneamente. Cosa si può fare?
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Come si possono far cessare dei rumori molesti nel condominio?
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E’ stato offeso il mio onore e voglio giustizia; cosa posso fare?
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Posso rinunciare al servizio centralizzato di riscaldamento condominiale ed evitare così di
pagare inutilmente le relative spese?
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In tema di separazione dei coniugi, consensuale o giudiziale, chi ha diritto ad un assegno di
mantenimento?
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Quali sono i presupposti dell’assegno di divorzio?
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Sto per comprare una casa. A chi mi devo rivolgere per la stipula del compromesso?
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Come ha fatto a costruire un sito personale così funzionale e renderlo sufficientemente
rintracciabile con i motori di ricerca?
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Per un corretto bilancio societario, come e quando può iscriversi a "perdita" un credito
inesigibile?
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Come sono determinate le parcelle di un avvocato (i costi di una causa)?
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Come si affronta il risarcimento dei danni da mancata o errata prestazione sanitaria in ambito
ospedaliero?
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Il coniuge superstite ha diritto di abitazione della casa coniugale e d’uso dei suo beni mobili. In
caso di concorso di altri eredi nella successione legittima (overrosia, quando una persona muore senza aver
lasciato testamento), come si computa e si attribuisce il valore di tale diritto?
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Cosa sono il danno biologico, esistenziale e morale e cosa vuol significare danno
patrimoniale e danno non patrimoniale? Vorrei capire se, come ed a chi debbano essere risarciti tali danni?
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La domanda richiede
necessariamente una risposta particolarmente tecnica, poiché qualsiasi semplificazione volta al fine di far
comprendere a chiunque ed al meglio tale materia finirebbe inevitabilmente con il far affermare cose gravemente
inesatte.
La vicenda dottrinale e giurisprudenziale del danno biologico è la dimostrazione più lampante del
come taluni concetti, nati in funzione ed in relazione a determinate finalità, finiscano poi con l’essere via
via distorti quasi in modo inerziale e senza poter stabilire con un certo margine di certezza chi e che cosa li abbia mutati
geneticamente.
Prova ne è che nel corso di questi venti anni, vale a dire da quando - per una felice intuizione dei
Giudici del Foro di Genova - fu possibile una sorta di unitaria e condivisa codificazione della valutazione dei danni alla
persona da fatto illecito, si è assistito ad un proliferare di altre voci di danno (parallele ed aggiunte rispetto al
danno biologico), quali il danno estetico, il danno da lutto, il danno edonistico, il danno da mobbing, il danno derivante
dalla compromissione della capacità di lavoro generica e così via.
Bisogna dunque ritornare alla genesi costituzionale del danno biologico, l’unica corretta ontologicamente;
infatti, il diritto alla salute deve essere tutelato come una posizione soggettiva attiva – appartenente a tutti
indistintamente (art. 32 della Cost.) - caratterizzata da una portata effettivamente onnicomprensiva di qualsiasi pretesa
risarcitoria, il che poneva e tuttora pone tutti i danneggiati al riparo dalla antica giungla risarcitoria, scansionata, come
tanti ben ricordano, solo da incertezze e sperequazioni.
Il danno biologico inteso come la lesione psico-fisica della salute, valutata indipendentemente dalla
capacità reddituale del soggetto, che comunque attiene al sua stessa sfera patrimoniale, ponendosi
parallelamente al danno non patrimoniale (c.d. morale) ed al danno patrimoniale; lesione alla integrità psicofisica
della persona suscettibile di accertamento legale, risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla
capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di fatto illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, il danno patrimoniale
risarcibile non è costituito soltanto dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all’efficienza lavorativa ed
alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della
salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell’uomo alle pienezze della vita ed
all’esplicazione della propria personalità, morale ed intellettuale (c. d. danno biologico), tenuto conto che
tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto e viene leso anche quando riguarda chi non abbia ancora, o
abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito; e tale principio non
resta escluso dalla mancanza di criteri obiettivi per l’esatta quantificazione in danaro e pregiudizio di quel bene
primario, stante il potere-dovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze
specifiche del caso concreto (gravità delle lesioni, duranta dell’invalidità temporanea, eventuali
postumi permanenti, età, attività, condizioni sociali e familiari del danneggiato ecc.). Cass., 21-03-1986,
n. 2012.
E’ ormai noto che, in materia di danno biologico, si siano consolidati quantomeno i seguenti principi:
1) la portata precettiva dell’art. 32 della Costituzione e, per l’effetto, l’assoluta
tutelabilità del diritto alla salute, in via del tutto autonoma e senza collegamento alcuno alla redditività
del richiedente;
2) la stretta correlazione ed interconnessione tra l’art. 32 della Cost. e l’art. 2043 C.C.
(naeminem laedere), avvocati studi legali da cui discende la risarcibilità di qualsivoglia tipo di danno che
interferisca negativamente sulle attività di realizzazione della persona umana. Più precisamente e
secondo i più recenti sviluppi giurisprudenziali, l’art. 2043, C.C. costituisce la norma in base alla quale
è risarcibile il danno meramente patrimoniale, mentre voci di danno non patrimoniale quali il danno biologico
(nella sua nozione oggi intesa, ricomprendente il c.d. danno estetico, il c.d. danno alla vita di relazione, il c.d. danno alla
sfera sessuale, ecc.), il danno morale soggettivo, il c.d. danno esistenziale = recte danno da menomazione del rapporto
parentale, ecc., costituiscono voci di danno risarcibili in base alla norma di cui all’art. 2059, C.C. Il danno morale
soggettivo, così come ogni altra forma di danno non patrimoniale, ivi compreso, quindi, il c.d. danno
esistenziale, deve essere risarcito unicamente quando il fatto illecito risponda almeno nel solo elemento oggettivo ad
una fattispecie prevista dalla legge come reato, salvi i casi in cui – ha (recentemente) aggiunto la Corte
Costituzionale – il fatto illecito si ponga come offensivo dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente
tutelati, poiché, in quest’ultima ipotesi, il subordinare il risarcimento del danno morale soggettivo (o,
più in generale, del danno non patrimoniale) alla previsione della sussistenza dell’elemento oggettivo di
un reato costituirebbe un’intollerabile (alla stregua delle stesse norme costituzionali che detti diritti fondamentali
prevedono) violazione dei diritti della persona;
3) la considerazione del danno alla salute in modo tale che possano esservi ricompresi anche danni non
strettamente naturalistici, quali quelli inerenti alla sfera sessuale, l’aspetto estetico e la maggior o minor usura
nell’espletamento della propria attività lavorativa e così via. Più precisamente, il danno
da riduzione della capacità lavorativa c.d. generica viene inteso come ricompreso nel danno biologico soltanto
quando quest’ultimo sia contenuto nell’ambito delle c.d. micropermanenti;
4) la persistenza di una netta bipartizione fra danno psichico quale conseguenza degenerativa del trauma fisico
o psichico e danno c.d. morale, quale pretium doloris, appartenendo il primo alla sfera del danno biologico
correttamente inteso ed il secondo essendone indubitabilmente estraneo.
Sul metodo della quantificazione del danno biologico (fino alla prossima entrata in vigore del c.d. Codice delle
Assicurazioni) sembra che si sia giunti ad una certa uniformità d’indirizzo giurisprudenziale circa
l’applicazione delle c.d. tabelle milanesi, metodo, questo, da ritenersi comunque pregnante e cogente, anche se
non quanto quelle del ben noto collegato Mercati, con cui è stata determinato per legge la liquidazione delle c.d.
micropermanenti da 1 a 9 “punti” di postumi.
Allorquando è stato sommariamente delineato il tratto storico del c.d. danno biologico ed il suo stretto
nesso ai principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 32 della Cost., non si è avuta tema di evidenziare
l’incondivisibile proliferazione/duplicazione delle voci di danno alla persona, frutto di fantasiose forzature degli
aventi diritto, della dottrina ed anche di parte della giurisprudenza, e tutto ciò non fosse altro che per ragioni di
doverosa onestà intellettuale.
Tuttavia, in dottrina e giurisprudenza si è di recente affacciata all’orizzonte la possibilità
che l’avente causa abbia diritto a richiedere il risarcimento del c.d. danno esistenziale, i cui presupposti logici e
giuridici sono pienamente condivisibili.
Infatti e come si vedrà qui di seguito, non ci si trova di fronte ad un’inerziale stravolgimento
genetico dell’originario concetto di danno biologico né ad una sua parziale duplicazione o
sovrapposizione rispetto al tradizionale danno c.d. biologico, ma solo ad una felice, giusta e quanto mai tardiva
individuazione di uno specifico ed autonomo profilo di danno diverso (di estrema importanza oltre che di
riscontrabilità per così dire quasi oggettiva), che, tuttavia, è pur sempre collegato
ontologicamente al danno biologico. Anche qui si deve partire dalla definizione del dizionario DEVOTO – OLI
della parola esistenziale (e-si-sten-zià-le) agg. ~ Relativo all'esistenza: problemi e.; possibilità e. •
Nella logica: giudizio e., quello che si limita ad affermare o negare l'esistenza del soggetto: per es. Dio esiste •
Nella filosofia di M. Heidegger (1889-1976), a proposito dei possibili modi di essere relativamente alle determinazioni
correnti del reale. (Dal lat. Tardo exsistentialis, der. di exsistëre).
Mutuando tale definizione nel comune linguaggio giuridico (meccanismo ermeneutico quanto mai corretto e
frequente) e correlandola alla parola danno, il concetto in questione può essere circoscritto ad ogni tipo di
conseguenza che coinvolga (rectius: travolga) il danneggiato a livello personale, determinando un tangibile e
macroscopico peggioramento delle sue condizioni di vita e/o della sua stessa qualità.
Un danno, dunque, per ciò che riguarda l'esistenza, cioè tutto ciò che coinvolge
l'individuo a livello del vissuto personale (Dizionario Zingarelli), che deve essere considerato come una sorta di
specifico genus, perfettamente parallelo alle altri voci di danno a cui si è fatto cenno, anche se pur sempre
collegato ontologicamente al danno biologico.
Un fatto illecito può determinare tutte le compromissioni che caratterizzano l’ambito
d’individuazione del c.d. danno biologico e, nel contempo, cagionare anche la perdita di un rapporto parenterale,
della solidarietà familiare, dell’assistenza morale e materiale e, soprattutto, della pienezza e
qualità della vita personale e familiare”, quale lesione dell’integrità esistenziale del
soggetto e del nucleo familiare, e ciò al di là di qualsiasi lesione psicofisica già ricompresa nel
concetto di danno c.d. biologico.
Si è ben consci di come i detrattori del danno esistenziale eccepiscano
- la sua riconducibilità e sovrapposizione al c.d. danno da vita di relazione, appartenente di fatto al
danno biologico,
- l’inesistenza di un diretto riferimento normativo per tale profilo di danno,
- il preteso contrasto con la disciplina di cui all’art. 1223 C.C. e, infine,
- l’apparente preclusione di cui all’art. 2059 C.C.
Tali argomentazioni, però, non appaiono affatto convincenti e, anzi, sembrano più il frutto del
desiderio di approdare ad una definitiva e tranquillizzante definizione degli ambiti risarcitori per i danni alla persona da
fatto illecito (danno patrimoniale, biologico e morale) piuttosto che di una sofferta e meditata riflessione del profilo della
compromissione dell’esistenza della persona e della famiglia colpita dall’evento dannoso.
Dovrebbe essere incontestabile come non siano logicamente mutuabili quei due concetti, laddove per il danno
esistenziale si può e si deve far riferimento solo ed esclusivamente ai beni della vita, della sua stessa
qualità, dell’assistenza e solidarietà familiare, di tal che risulta del tutto autonoma e distinta
l’eventuale compromissione - totale o parziale - delle aspettative affettive e sentimentali legate ad una
determinata situazione personale e familiare pregressa all’evento illecito.
Quale vita attenderà un genitore che ha dovuto assistere la figlia in stato di coma, la quale, per giunta,
pur se uscita dal coma stesso, abbia finito col dover subire una macrolesione dell’integrità
psico-fisica?
Si potrà forse sostenere che l’avvenuto risarcimento del c.d. pretium doloris e/o del danno da
vita di relazione siano satisfativi della compromissione della vita personale e familiare di un soggetto e di stretti parenti
che debbano convivere quotidianamente con una simile tragedia afferente la vita di un così stretto
congiunto?
Forse che il padre, la madre ed il fratello germano di tale soggetto così gravemente invalido, soffrano
solo di patema d'animo o dello stato di angoscia transeunte, pur in presenza delle permanenti conseguenze di vita
causate da un simile evento?
Se solo si fa ricorso alla comune esperienza della vita di ciascuno di noi, che appartiene a tutti indistintamente
quale vero e proprio fatto notorio, non si vede come un Giudicante, anch’egli uomo di questo mondo e magari
anche genitore, possa alla fine limitarsi alla valutazione della ben nota triade del danno patrimoniale, biologico e morale,
pur trovandosi invece di fronte ad una così devastante e specifica sofferenza personale e familiare degli aventi
diritto nonchè alla compromissione definitiva della loro qualità di vita, pregressa all’evento
dannoso.
Non è certo corrispondente ad un metodo di corretta interpretazione dell’ordinamento
nonché ad esigenze superiori ed indefettibili di giustizia concreta il rilevare che il disposto dell’art. 2059
C.C. formuli un’espressa riserva legislativa e, per l’effetto, sia così limitato solo al mero danno
morale.
Si è anche consapevoli di come l’art. 5, comma 3°, della L. 5/3/2001 n. 57, abbia finito con
il codificare il c.d. danno biologico quale lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale (simile, per certi versi, a quella di cui all’art. 13 del D. Lgs. n 38/2000); dunque, un
danno biologico esistente solo in quanto medicalmente accertabile, che, tuttavia, è frutto di un’evidente
indirizzo minimalista, e ciò solo perché la ratio legis era – e purtroppo continua ad essere
– solo quella di deflazionare il contenzioso in materie di c.d. micropermanenti.
Tuttavia, se si vuole rispettare e mantenere una lettura per così dire costituzionale degli art. 2043 e
2059 C.C., da intendersi come risarcibilità effettiva e concreta di tutti i danni, nessuno escluso, che – in
un modo o nell’altro – finiscano con il pregiudicare le attività attraverso le quali si realizza la vita,
quotidiana e non, di qualunque soggetto, ebbene se si vuole correttamente applicare tali norme, non si può
disconoscere la valenza e la ricorrenza del danno c.d. esistenziale, quale pregiudizio non ricompreso di certo nel danno
c.d. morale e/o biologico. … - omissis - … Ed è poi del pari innegabile che la lesione di diritti siffatti,
collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, vada incontro alla sanzione risarcitoria per il
fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa
possa comportare (danno conseguenza). Il che è stato del resto già ben posto in luce dalla Corte
costituzionale con la nota sentenza n. 184 del 1986, relativa al danno-evento da lesione del diritto alla salute (cd. danno
biologico) ma riferibile (per la latitudine dei suoi enunciati) ad ogni analoga lesione di diritti comunque fondamentali della
persona, risolventesi in un danno esistenziale od alla vita di relazione.
La vigente Costituzione, garantendo principalmente e primariamente valori personali impone, infatti una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 2043 c.c. (che non si sottrarrebbe altrimenti ad esiti di
incostituzionalità), e ciò in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori, nel senso
appunto che quella norma sia idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono una significativa
compromissione a causa dell’illecito; il risarcimento del danno [che] è sanzione esecutiva del precetto
primario ed è la minima delle sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse violato. Il
citato art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 e ss. Costituzione, va così necessariamente esteso fino a
ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno
potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.
Quindi - essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e
direttamente operanti anche nei rapporti tra privati - non è ipotizzabile limite alla risarcibilità della
correlativa lesione, per sé considerata (n. 184/1986 cit.), ai sensi dell’art. 2043 c.c.: … - omissis -
… Cass., sez. I, 07-06-2000, n. 7713.
La menomazione di un simile rapporto di stretta famiglianza, pieno e “normale”,
l’aspettativa frustrata di poter godere di una vita “normale, la cessazione di tutta una serie di
attività sociali, di svago e culturali che scandivano la vita precedente all’evento illecito, la prospettiva di
una vita da trascorre in continuo ed irreversibile stato quanto meno di piscolabilità, ebbene, tutti questi
“profili”, pur non assurgendo ad una lesione all’integrità psicofisica (comunque accertabile
solo mediante CTU), rappresentano pur sempre dei veri e propri danni concreti (a beni costituzionalmente garantiti) da
risarcire distintamente da quelli già indicati e, nel contempo, non potranno di certo essere sussunti
nell’ambito di un semplice patema d’animo transitorio o dell’ipotetico pretium doloris.
Essi, infatti, vengono a rappresentare degli specifici pregiudizi, che si concretizzano in tutta una serie di
rinunce, privazioni e modifiche stravolgenti (in senso negativo) le abitudini di vita antecedenti al fatto illecito,
allorquando, peraltro, il nucleo familiare rappresenta di certo una di quelle formazioni sociali costituzionalmente
garantite, all’interno delle quali ogni soggetto ha il diritto di vivere e svolgere appieno la sua personalità
(art. 2 della Costituzione).
Da ciò avvocato studio legale discende come sia giuridicamente corretto un richiamo al studi legali
avvocati combinato disposto degli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione e 2043 C.C. (in analogia a quanto costruito per
il danno biologico fra l’art. 32 della Cost. ed il medesimo art. 2043 CC.), per cui non risulterebbe alcuna
preclusione ex art. 2059 C.C.
La questione terminologica tra danno alla vita di relazione e danno esistenziale deve arrestarsi solo ad un livello
di mera disquisizione lessicale, giacché, pur non dovendo incorrere in ingiustificate duplicazioni o
sovrapposizioni, è innegabile l’autonomia e la risarcibilità del danno esistenziale, al di fuori di
quello patrimoniale, biologico e morale.
Un simile riconoscimento risarcitorio sembra essere in linea anche con la Risoluzione 7-75 del 14/3/1975
avvocato studi legali del Consiglio dei Ministri di Europa, che inerisce all’integralità del risarcimento
danni ed ai relativi limiti.
Solo chi non anelasse ad un Giustizia giusta potrebbe finire col nascondersi dietro il dogma secondo cui il
combinato disposto degli artt. 32 della Cost. e 2043 C.C. sarebbe sufficiente a coprire ogni tipo di lesione e pregiudizio
che si riverberino sull'esplicazione della propria personalità e secondo cui l'art. 2059 C.C. coprirebbe non solo il
dolore ma anche le privazioni di vita.
Inoltre, siccome i concetti di prevenibilità e prevedibilità si attagliano appieno all’evento
dell’illecito extracontrattuale, risultando, invece, estranei alle conseguenze dannose dell’illecito stesso, il
risarcimento del danno esistenziale non presuppone nemmeno una sorta di colpa civilistica, tipica degli illeciti
contrattuali.
In caso di lesioni personali cagionate da sinistro stradale attribuibile alla responsabilità di terzi, il danno
subito dal coniuge della vittima primaria, che, per solidarietà familiare, rinunci alla propria attività
lavorativa per dedicarsi all’assistenza alla vittima stessa del sinistro, si configura come danno da lucro cessante
diretto, sia pure di natura conseguenziale, a carico di detto coniuge, che subisce la ingiusta menomazione della propria
sfera patrimoniale; in tale ipotesi, il nesso di causalità del danno menzionato rispetto alla condotta imputabile si
pone in termini di causalità non già materiale, ma giuridica, secondo l’id quod plerumque accidit,
posto che il conducente dell’autovettura che guidi in modo imprudente ben può prevedere che la vittima
della sua condotta sia un padre o una madre di famiglia, e che, quindi, le conseguenze dell’evento possano
essere plurioffensive (c.d. colpa cosciente).
Ai prossimi congiunti (nella specie, coniuge) delle vittime di lesioni colpose, spetta anche il risarcimento del
danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l’argomento della causalità diretta ed immediata di
cui all’art. 1223 c.c., in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo
carattere immediato e conseguenziale legittima il congiunto iure proprio ad agire contro il responsabile
dell’evento lesivo. Cass., sez. III, 02-02-2001, n. 1516.
A proposito del preteso contrasto con la disciplina di cui all’art. 1223 C.C., non si può negare
come tale norma debba essere interpretata nel senso della ricorrenza di una causalità di tutti i danni, quali
conseguenza ordinaria e normale di un qualunque fatto, pur non potendo all’uopo invocare solo il c.d. fatto
notorio per eludere il relativo onere probatorio; ne discende che anche chi è legato significativamente alla
vittima primaria del fatto illecito può subire jure proprio un danno biologico ed esistenziale, oltre che morale
(vedasi a tal proposito la Cass. Sez. Unite 1/7/2002, n. 9556, in tema di reato plurioffensivo).
Peraltro, il danno morale soggettivo, lamentato dai soggetti che abitano e/o lavorano in un ambiente
compromesso a seguito di disastro colposo e che provino in concreto di avere subìto un turbamento psichico di
natura transitoria a causa dell’ esposizione a sostanze inquinanti e delle conseguenti limitazioni del normale
svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione
all’integrità psicofisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Cass., sez. un., 21-02-2002,
n. 2515.
Come può, infatti, non essere considerata una conseguenza ordinaria e normale di un così
grave evento familiare, come è nel caso di specie sovra citato, dove una figlia/sorella giaceva in coma in un
letto di ospedale, l'incidenza negativa di tale evento sull'esistenza e sulla personalità dei suoi così stretti
congiunti, e ciò nel senso della menomazione del rapporto parentale e della irreversibile modifica in senso
peggiorativo della qualità della vita dei medesimi?
Non essendo un danno quantificabile in via monetaria, avvocati studio legale sia a priori che a posteriori, si
dovrà necessariamente far ricorso alla disciplina di cui all’art. 2056 C.C.
Per siffatta liquidazione si tenga conto di quanto evidenziato dall’Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano, il quale propone di disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima
secondaria del danno biologico subito dalla vittima primaria.
Infatti, pur essendo la gravità di quest’ultimo rilevante per la stessa configurabilità del
danno al familiare, pare opportuno tenere conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura ed
intensità del legame tra vittime secondarie e vittime primarie nonché della quantità e
qualità dell’titleerazione della vita familiare (da provarsi anche per presunzioni).
Si ritiene che il disagio e le privazioni personali che caratterizzano il danno esistenziale colpiscano studi
avvocato studi avvocati l'individuo in modo e misura di gran lunga più significativi del patema d'animo tipico del
danno morale, rappresentando un pregiudizio acuto, insopportabile, devastante e perenne, anche se solo confinante
con la sofferenza psicofisica integrante il c.d. danno biologico.
Orbene, è innegabile che sia il criterio dell’intensità del vincolo familiare, sia la
dimostrata situazione di convivenza (nei termini supra esposti), sia il criterio delle abitudini di vita del nucleo familiare
(trattandosi, magari, di famiglia molto tradizionale con legami e rapporti quindi molto stretti), sia l’età del
soggetto danneggiato costituiscono tutti criteri che depongono per una ragionevole entità di tale voce di
danno.
Tuttavia, la recente sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972, ha non
solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in
generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non
patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c.. La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale
è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la
risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un
reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una
norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.
2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla
Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale,
stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale
non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E’,
pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale
soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale
non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed
unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il
corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata
da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più
né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non
può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un
pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di
specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui
all’art. 2059 c.c.. Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non
patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito
della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace
secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede
di gravame per violazione di un principio informatore della materia. La sentenza è completata da tre importanti
precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno. Per quanto attiene la
responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall’inadempimento di una obbligazione
contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni
già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia
leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione). Per quanto attiene la liquidazione del danno, le
SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto,
ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come
pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale:
gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova
del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando
però l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e
l’entità del pregiudizio. MA NON E’ DI CERTO FINITA QUI, PERCHE’ DI RECENTE LE
SS.UU: SI SONO PRONUNCIATE IN MODO DIAMETRALMENTE OPPOSTO IN altre OCCASIONI E, COSI’
COME E’ MIA FERMA CONVINZIONE, IL DANNO ESISTENZIALE RITORNERA’ IN AUGE CON
ANALOGA PRONUNCIA DI SEGNO OPPOSTO. Staremo a vedere!
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| 2. |
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Sto per separarmi dal coniuge. Quando posso allontanarmi dall’abitazione
coniugale senza incorrere in violazioni di qualunque specie?
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Se non c’è
accordo tra i coniugi circa il momento di tale allontanamento, esso può essere attuato solo dopo il deposito in
Tribunale del relativo ricorso per la separazione consensuale o giudiziale dei coniugi.
In assenza di questo presupposto, si rischia d’incorrere nel reato di abbandono del domicilio domestico
di cui all’art. 570 del codice penale.
Non è però sufficiente il solo allontanamento dalla casa dove i coniugi risiedono, ma
l’allontanamento deve essere ingiustificato; ciò significa che, se ricorre una giusta causa, il non
coabitare con il proprio coniuge non è considerato reato.
Infatti, non si può ritenere penalmente colpevole il coniuge che abbandoni il domicilio per porre fine ad
una convivenza divenuta insopportabile, ad esempio, per i maltrattamenti subiti ad opera del partner.
La giusta causa, dunque, dovrà essere sempre valutata caso per caso.
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| 3. |
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Ho avuto una relazione extraconiugale, che il mio partner potrebbe facilmente provare.
Dovrò dunque subire una pronuncia giudiziale di separazione con addebito a mio carico?
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La semplice violazione
dei doveri dei coniugi di cui all’art. 143 del codice civile, tra cui è ricompreso quello della fedeltà
coniugale, non è da sola sufficiente per la dichiarazione dell'addebito per colpa della separazione.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha mutato il proprio precedente indirizzo, assumendo una posizione
interpretativa del fenomeno più confacente alla retitleà dei fatti nonché ad una visione laica della
vita e del rapporto matrimoniale, abbandonando un certo moralismo strisciante che caratterizzava la società di
un tempo.
Infatti, con riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà, la pronuncia di addebito può
essere ottenuta solo quando si tratti di una stabile relazione extraconiugale, che abbia reso intollerabile la prosecuzione
della convivenza e/o che abbia determinato scandalo, semprechè, però, quella relazione sia la causa
concreta e reale della crisi coniugale e non già solo la conseguenza di quella stessa crisi.
In buona sostanza, se si prova che la crisi coniugale si era già manifestata e stabilizzata ancor prima
dell'inizio di quella stessa relazione extraconiugale, si può sostenere, per evitare l'addebito, la non colpa di chi
abbia tradito il coniuge, vale dire che la relazione infedele sia la conseguenza della crisi matrimoniale e non la sua
stessa causa.
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| 4. |
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Ho riportato una piccola invalidità a causa di un incidente stradale. Quali
saranno i danni ed i costi - da tariffa e parcella - dell’Avvocato?
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Innanzitutto, non si
può procedere ad una quantificazione monetaria delle lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale fin
tanto che non si sia in possesso di una perizia redatta da un medico legale di propria fiducia, il quale specifichi
l’entità e la natura delle lesioni e la loro quantificazione in punti percentuali ed in giorni
d’inabilità totale o parziale.
Tuttavia, è preferibile attendere che la malattia conseguente all’incidente abbia potuto
beneficiare di tutte le cure possibili, tese a diminuirne al massimo gli effetti invalidanti.
Pertanto, l’intervento del medico legale dovrebbe avvenire solo allorquando sia stata constatata (magari
anche solo dal proprio medico di base) l’avvenuta guarigione clinica, fatta salva la valutazione di eventuali
postumi permanenti.
Quanto è stato sin qui spiegato rappresenta l’unico e serio approccio professionale che un
avvocato debba attuare per meritarsi la fiducia del proprio cliente e compiere una quantificazione il più esatta
possibile dei suoi danni per le lesioni personali riportate in un sinistro stradale.
Per potersi farsi un’idea - sia pure solo sommaria ed approssimativa - della valutazione delle lesioni in
campo medico legale, potreste andare al sito seguente: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/211/4.htm.
Invece, per quel che concerne la vera e propria quantificazione di un danno biologico permanente (espresso dal
medico legale in punti percentuali d’invalidità tra 1 e 9), la Legge n. 57 del 2001 ha introdotto un criterio
certo e matematico per la loro liquidazione (da rapportare, ovviamente, alla maggiore o minore età di ciascun
danneggiato), criterio, questo, che di anno in anno viene aggiornato secondo gl’indici ISTAT.
I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio 2006, sono in
oggi stabiliti come segue:
€ 688,28 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità;studio
avvocato
€ 40,16 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno d'inabilità assoluta.
La tabella aggiornata potrete consultarla al seguente indirizzo.
Ed ora facciamo un paio di esempi per comprendere meglio il meccanismo:
PRIMO ESEMPIO- Età del danneggiato = 43 anni compiuti.
Punti d’invalidità riconosciuti dal medico legale (danno biologico permanente) = 4.
Giorni d’invalidità temporanea totale al 100% riconosciuti dal medico legale = 15.
Giorni d’invalidità periziale al 50% riconosciuti dal medico legale = 35.
- Danno biologico definitivo
4 punti all’età di 43 anni = € 2.988,51
Danno biologico temporaneo
1 giorno pari ad € 40,16 x 15 giorni di “malattia” totale (100%) = € 602,40
1 giorno pari ad € 40,16 x 35 giorni di “malattia” parziale (50%) = € 702,80
e così per un complessivo importo di € 4.294,11.
Danno “morale” (per la cui quantificazione non è stato stabilito alcun criterio di legge, ma
che, per le c.d. micropermanenti, viene liquidato in una misura minima di un quarto e massima di un terzo del totale
dell’ammontare del danno biologico definitivo.
Un quarto di € 2.988,51 = € 747,12, che si devono aggiungere al totale predetto di €
4.294,11.
SECONDO ESEMPIO- Età del danneggiato = 79 anni compiuti.
Punti d’invalidità riconosciuti dal medico legale (danno biologico permanente) = 5.
Giorni d’invalidità temporanea totale al 100% riconosciuti dal medico legale = 10.
Giorni d’invalidità temporanea parziale al 25% riconosciuti dal medico legale = 25.
- Danno biologico definitivo
5 punti all’età di 79 anni = € 3.381.18
Danno biologico temporaneo
1 giorno pari ad € 40,16 x 15 giorni di “malattia” totale (100%) = € 401,60
1 giorno pari ad € 40,16 x 25 giorni di “malattia” parziale (25%) = € 251,00
e così per un complessivo importo di € 4.033,78
Danno morale
Un quarto di € 4.033.78 = € 845,28, che si devono aggiungere al totale predetto di €
4.033.78.
Ebbene, avrete notato
che, anche in presenza di diverse percentuali d’invalidità, si può giungere ad una liquidazione
pressoché uguale.
Infatti, il fattore della maggiore o minore età di ciascun danneggiato incide notevolmente sulla
quantificazione complessiva, giacché si presume che una persona, quanto più giovane sia, più a
lungo debba sopportare nella restante parte della propria vita la sua invalidità e convivere faticosamente con
essa stessa. La parcella dell’Avvocato?
Essa deve essere uguale a ZERO ASSOLUTO.
Mi spiego meglio.
Chi ha subito lesioni personali a seguito un sinistro stradale, la cui causazione non sia a lui stesso ascrivibile al
100% (vale a dire che non sia stato soltanto il danneggiato medesimo ad avere causato l’incidente e, dunque, le
sue stesse lesioni personali) ha diritto di ricevere dalla controparte (solitamente la compagnia che assicura il veicolo
che in tutto o in parte ha cagionato quel sinistro stesso) il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti
nonché il rimborso di tutte le spese sostenute per la difesa e l’esercizio dei propri diritti per il tramite di
un Avvocato.
Ecco perché ho esordito con l’espressione ZERO ASSOLUTO.
Infatti, all’atto della “liquidazione” da parte della compagnia assicurativa, verrà
trasmesso al danneggiato il risarcimento totale di tutti i danni, maggiorato del costo della parcella dell’Avvocato,
per cui questi la salderà solo con il danaro a lui stesso rimessi dall’assicurazione proprio per tale
specifico costo.
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Cosa si deve fare nel caso in cui si sia vittima di un sinistro automobilistico?
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1. Attività
immediate Il modulo “constatazione amichevole di incidente” (modulo CAI, detto anche CID), è
previsto solo per gli incidenti senza danno a persone. E’ opportuno firmare tale modulo solo se si è certi
di essere perfettamente sani e lucidi, se si è sicuri di ciò che si scrive e se il modulo è riempito
completamente: nel dubbio è meglio non sottoscrivere nulla. Se la persona coinvolta ha firmato il modulo di
constatazione amichevole e si accorge poi di avere riportato anche danno personale, deve informare la propria
Assicurazione per interrompere la procedura e chiedere risarcimento. Per avere soccorso in genere chiamare il 113
(soccorso pubblico di emergenza). Se vi è danno alle persone chiamare il 118 (emergenza sanitaria). Se
è necessario spostare o aprire i veicoli chiamare il Soccorso stradale ACI (116) e nei casi più gravi i
Vigili del fuoco (115). Se l’incidente appare grave, e specie se vi sono feriti, non spostare i veicoli, prendere
generalità dei coinvolti e dei testimoni, fotografare o prendere appunti sulla scena. Non spostare i feriti specie
se in stato di incoscienza a meno che si trovino in situazione di pericolo. Segnalare l’incidente con mezzi idonei,
al fine di evitare ulteriori danni ai già coinvolti o ai terzi che sopraggiungano. Il modulo “constatazione
amichevole di incidente” (modulo CAI, detto anche CID), è previsto solo per gli incidenti senza danno a
persone. E’ opportuno firmare tale modulo solo se si è certi di essere perfettamente sani e lucidi, se si
è sicuri di ciò che si scrive e se il modulo è riempito completamente: nel dubbio è meglio
non sottoscrivere nulla. Se la persona coinvolta ha firmato il modulo di constatazione amichevole e si accorge poi di
avere riportato anche danno personale, deve informare la propria Assicurazione per interrompere la procedura e
chiedere risarcimento. Per avere soccorso in genere chiamare il 113 (soccorso pubblico di emergenza). Se vi è
danno alle persone chiamare il 118 (emergenza sanitaria). Se è necessario spostare o aprire i veicoli chiamare
il Soccorso stradale ACI (116) e nei casi più gravi i Vigili del fuoco (115). Se l’incidente appare grave, e
specie se vi sono feriti, non spostare i veicoli, prendere generalità dei coinvolti e dei testimoni, fotografare o
prendere appunti sulla scena. Non spostare i feriti specie se in stato di incoscienza a meno che si trovino in situazione
di pericolo. Segnalare l’incidente con mezzi idonei, al fine di evitare ulteriori danni ai già coinvolti o ai
terzi che sopraggiungano.
2. Cure In tutta Italia l’assistenza è fornita gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale tramite
medici generici e specialisti convenzionati e, attraverso le ASL (Azienda Sanitaria Locale), in poliambulatori e ospedali
così come in cliniche private convenzionate con il detto Servizio. Presso le ASL il Servizio sanitario nazionale
è tenuto a fornire anche assistenza psicologica. Per il controllo e la denuncia di omissioni o errori
nell’assistenza fornita dal Servizio sanitario nazionale o dalle cliniche private, rivolgersi al “Tribunale dei
diritti del malato”. Se vi sono i presupposti e si è in grado di darne prova rigorosa, si può
chiedere giudizialmente il risarcimento di eventuali danni subiti.
3. Accertamenti L’Autorità di polizia che interviene è in genere la Polizia Municipale nelle
città e nei paesi, la Polizia Stradale o i Carabinieri sulle strade extra-urbane, solo la Polizia Stradale in
autostrada. L’Autorità intervenuta effettua gli accertamenti del caso rispetto: - alle persone coinvolte
(illese, ferite o decedute che siano); - ai veicoli, ai loro proprietari, ai danni ed alle Compagnie assicuratrici; - alle
condizioni della strada, del tempo e del traffico; - alla presumibile dinamica dell’incidente: - alle dichiarazioni di
eventuali testimoni. Le persone coinvolte devono esigere, se sono in grado di farlo, la massima attenzione negli
accertamenti, così come possono suggerire indagini o chiedere che siano verbalizzate particolari situazioni. Se
si viene richiesti di firmare un verbale è necessario leggerlo con attenzione prima di sottoscriverlo, chiedendo
se è il caso di correggerlo o integrarlo. I dati raccolti dall’Autorità intervenuta vengono riassunti
in un’informativa. Se vi sono lesioni alle persone tale informativa è inviata al Pubblico Ministero della
Procura competente per il Comune nel quale si è verificato l’incidente. Se vi sono solo danni a cose i
coinvolti nell’incidente hanno diritto di avere dall’Autorità intervenuta, nei debiti tempi, copia di
detta informativa. Se vi sono danni a persone, la copia deve essere rilasciata dopo la chiusura delle indagini preliminari
(vedi punto 6). Si può averla prima solo se si chiede e si ottiene autorizzazione della Procura della Repubblica.
Se l’Autorità intervenuta accerta violazione delle norme del Codice della strada la contesta a chi di
dovere invitando al pagamento della sanzione “in misura ridotta”. Se l’invito non viene accolto il
Prefetto applica dopo qualche tempo una sanzione in genere più gravosa. Se vengono contestate violazioni del
Codice della strada anche a chi ha subìto danni o lesioni è bene, anche se le sanzioni sono di importo
modesto, consultare un avvocato prima di pagarle. La stessa Autorità che rileva l’incidente può
disporre il sequestro dei mezzi coinvolti. Può ritirare immediatamente la patente ogni volta che accerti
violazione del Codice della strada per la quale è prevista sospensione della stessa patente - e dovrebbe
sempre farlo quando vi sono morti o feriti gravi plausibilmente causati dalla violazione accertata. Se vi è
sospetto di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti l’Autorità intervenuta
può disporre accertamenti in merito, immediati o no, ai quali non è possibile rifiutarsi senza confermare
il sospetto. In caso di accertamento positivo può essere ritirata immediatamente la patente. La legge non
prevede, come sarebbe invece necessario, l’accertamento obbligatorio sullo stato di titleerazione da alcoolici o
stupefacenti per tutti i conducenti coinvolti in incidente con lesioni personali. Il periodo di sospensione della patente,
ritirata o no immediatamente, verrà poi stabilito dal Prefetto o dal Giudice. Nei casi di morte i familiari, presenti
all’incidente o chiamati dopo di esso, devono procedere al riconoscimento del cadavere. Se il pubblico Ministero
dispone accertamenti sul cadavere o l’autopsia, i familiari possono nominare un perito di propria fiducia per
seguire queste indagini: è uno dei casi nei quali il Pubblico Ministero nomina subito il difensore d’ufficio
(vedi oltre).
4. Testimoni Le indicazioni di chi assiste ad un incidente stradale possono risultare determinanti per stabilire le
modalità del sinistro e le responsabilità dei coinvolti. E’ quindi opportuno che il danneggiato
chieda subito dopo l’incidente, se può, nomi e indirizzi dei presenti, insistendo per averli ed
eventualmente fotografandoli. L’obbligo di testimoniare è infatti imposto dalla legge e allontanarsi per
evitare grane significa negare a chi è stato ferito o magari ucciso senza colpa quella giustizia che
pretenderemmo per noi e i nostri cari. Chi invece presta il proprio nome come teste di compiacenza pur non avendo
visto nulla e non sapendo nulla di un certo incidente, corre il rischio di una condanna penale oltre che del giusto
disprezzo di chi ha danneggiato.
5. Avvocati Chi resta coinvolto in un sinistro riportandone danni personali, studi legali avvocati e ancora
più chi ha perduto un familiare sulla strada, deve rivolgersi subito ad un avvocato esperto in materia penale e/o
in infortunistica stradale. Per conoscere i nomi dei professionisti esperti in tali materie ci si può rivolgere al
Consiglio dell’Ordine avvocati presso il Tribunale competente, che è quello del luogo ove è
accaduto l’incidente. E’ in genere preferibile evitare di rivolgersi a legali che siano parenti.
L’avvocato raccoglie le prove della responsabilità e dei danni, effettua le necessarie contestazioni ai
terzi, tratta con le loro Compagnie assicuratrici, segue il procedimento penale e comincia eventualmente causa civile di
risarcimento. Nel procedimento penale a carico di chi viene ritenuto responsabile di un sinistro stradale può
accadere che il Pubblico Ministero debba nominargli un difensore d’ufficio prima ancora di comunicargli che ha
diritto a nominarne uno di fiducia. Se il presunto responsabile vuole invece o comunque essere assistito da un
avvocato di fiducia deve nominarlo subito dopo ricevuto il primo atto che comporti assistenza legale. Nella maggior
parte dei contratti di assicurazione per Responsabilità Civile Auto è prevista l’assistenza di un
difensore nominato dalla Compagnia assicuratrice. In questo caso l’assicurato è tenuto a farsi assistere
da tale difensore, che è a totale carico della Compagnia, anche se può farlo affiancare a sue spese da
avvocato di propria fiducia. L’onorario dell’avvocato varia a seconda delle difficoltà e della
lunghezza del procedimento penale e/o della causa civile e non è dunque possibile definirlo preventivamente
con esattezza. Esistono però, per l’attività che l’avvocato svolge prima e durante il
processo, tariffe nazionali che il danneggiato ha diritto di farsi precisare dal legale prescelto. Se privo di reddito, o con
reddito molto basso, il danneggiato può chiedere che l’avvocato sia pagato dallo Stato.
All’avvocato è proibito mettersi d’accordo col danneggiato per un compenso in percentuale su
quanto questi otterrà dal responsabile. L’avvocato può chiedere acconti sia per le spese
previste che per i suoi compensi ed ha diritto di ottenere il saldo del lavoro svolto anche se è negativo
l’esito della causa penale o civile o se rinuncia legittimamente al mandato per contrasti con il danneggiato.
L’avvocato può presentare parcella anche superiore a quanto liquidato dal Giudice come suo compenso,
ma tale parcella può, se evidentemente eccessiva, essere contestata dal danneggiato davanti all’Ordine
avvocati ed eventualmente davanti al Giudice. Il danneggiato deve esigere fattura per ogni pagamento. In caso di
definitivo accordo stragiudiziale la Compagnia assicuratrice del responsabile paga in genere all’avvocato una
percentuale intorno al 10%, in aggiunta al risarcimento riconosciuto al danneggiato e con espressa indicazione sulla
quietanza. Tale percentuale può, nei casi di lesioni gravi o di morte, raggiungere importi notevoli e comunque
maggiori di quelli spettanti al legale secondo tariffa per il lavoro svolto o che verrebbe svolto. L’interesse
dell’avvocato alla transazione può essere in tal caso maggiore di quello del danneggiato, che deve
dunque accettare il risarcimento a lui proposto solo ove sia ragionevolmente certo di non potere ottenere di più
dal Giudice. Quando invece la Compagnia assicuratrice paga solo in acconto - e dunque senza quietanza liberatoria e
senza espressa attribuzione di somme all’avvocato - il danneggiato non è tenuto a versargli percentuali
ma solo al pagamento del lavoro svolto. Il danneggiato deve esporre sin dall’inizio all’avvocato, in modo
chiaro e completo, lo svolgimento dei fatti e le proprie aspettative. Deve fornirgli tutte le indicazioni e la collaborazione
che l’avvocato richieda. Prima di intraprendere ogni azione suggerita dall’avvocato può chiedergli
precisazioni sui risultati e sui costi prevedibili. Deve seguirne il lavoro con fiducia ma anche con attenzione e deve
sollecitarlo con cortesia ma tenendo presente che ogni azione è soggetta ai tempi lunghi ed alle incertezze della
nostra “giustizia”.
6. Procedimento penale Si deve, anche se è palesemente ingiusto, tenere presente che l’intera
struttura del processo penale è volta a favorire il responsabile, mentre al danneggiato non vengono riconosciuti
diritti o solo in termini minimi. E’ presente in Parlamento un progetto di legge che intende restituire dignità
e poteri processuali alle parti offese, ma solo un vasto movimento popolare può condurre ad un rovesciamento
della situazione attuale. Il procedimento penale si svolge dinanzi al Giudice del luogo ove si è verificato
l’incidente e si apre quando il Pubblico Ministero riceve l’informativa dell’Autorità
intervenuta. Se vi sono state lesioni personali ma non morte, il danneggiato può sporgere querela contro il
responsabile anche se ignoto, chiedendo che ne venga accertata la responsabilità. La querela deve essere
presentata personalmente, entro tre mesi dall’incidente, ad una Autorità di polizia o ad un Ufficio della
Procura della Repubblica. La querela, che può essere ritirata se intervenga poi un accordo, facilita in genere il
risarcimento del danno. Se la querela manca, il procedimento penale viene archiviato. In caso di morte, invece, il
procedimento penale viene portato avanti dal Pubblico Ministero d’ufficio e cioè senza bisogno di
querela. Il presunto responsabile viene, secondo i casi, sottoposto ad indagini e poi eventualmente imputato di: lesioni
personali colpose lievi, gravi o gravissime (reclusione fino a 2 anni e multa, a seconda della gravità, oltre ad
eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge); - omicidio colposo (reclusione da 6 mesi a 3 anni e fino a 12
anni se vi è un morto e uno o più feriti, oltre ad eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge).
Per l’omicidio stradale il Codice prevede in retitleà la reclusione da 1 a 5 anni, ma questa ipotesi
costituisce solo una aggravante che il Giudice può escludere riconoscendo una qualsiasi circostanza
attenuante e quindi anche quella, che per solito ricorre, della incensuratezza dell’imputato. Nella pratica poi le
pene applicate dai Giudici sono molto basse e comunque, in quanto inferiori a due anni di reclusione, soggette alla
cosiddetta “sospensione condizionale”, il che significa che vengono inflitte ma non scontate. Contro
questa situazione è presente in Parlamento un progetto di legge che chiede pene più severe e
comunque effettive per l’omicidio e le lesioni personali colpose con inabilità totale. Nella fase delle
indagini preliminari la persona offesa e, se questa è deceduta, i suoi prossimi congiunti, possono intervenire nel
procedimento nominando un difensore ed esercitando altri anche se limitati diritti. A partire dalla imputazione del
responsabile, cioè dall’udienza preliminare in avanti, le stesse parti lese possono costituirsi parte civile -
ed è senz’altro utile che lo facciano - chiedendo la condanna del responsabile e il risarcimento del
danno, che dovrebbe dunque essere liquidato dal Giudice nella sentenza di condanna. Chi è stato risarcito non
può costituirsi parte civile nel procedimento penale ma può, come persona offesa dal reato, nominare
un difensore, presentare memorie, indicare testi, chiedere accertamenti e assistere alle udienze (ma senza
facoltà di parola). Se il danneggiato aderisce ad una struttura di vittime priva di fini di lucro e riconosciuta di
utilità sociale, può sollecitare la sua costituzione di parte civile nel processo che lo riguarda, onde avere
il conforto - e portare davanti al Giudice il peso - della collettività degli offesi dalla strada. Il procedimento
penale viene seguìto nella fase delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero (P.M.). Al termine delle indagini il
P.M. presenta al Giudice penale richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio (cioè di inizio del processo vero
e proprio contro l’imputato). Il danneggiato può presentare opposizione contro la richiesta di archiviare
eventualmente avanzata dal P.M. al Giudice. Una volta emesso dal Giudice il decreto di archiviazione può
invece chiedere tramite il P.M. la riapertura delle indagini solo provando la necessità di nuove investigazioni. Se
il Giudice decide invece per il processo, ordina il rinvio a giudizio e fissa la data dell’udienza preliminare. Prima
di tale udienza, o in essa, l’imputato può chiedere al Giudice, d’accordo o no con il Pubblico
Ministero, l’applicazione di una pena (patteggiamento) che in genere è prossima a quella minima e per di
più ridotta di un terzo. Il Giudice può rifiutare il patteggiamento se ritiene che la pena indicata non sia
adeguata alle circostanze del reato. Quasi sempre però lo accetta, con la conseguenza che il processo penale
non si apre affatto. Al danneggiato non resta allora che chiedere il risarcimento dei danni al Giudice civile. Nel processo
civile, peraltro, la sentenza di patteggiamento non ha valore di riconoscimento della responsabilità
dell’imputato. La persona offesa o i suoi prossimi congiunti non possono opporsi al patteggiamento ma hanno
diritto di esserne preavvertiti per “interloquire” circa gli eventuali effetti sulla loro pretesa di risarcimento in
via civile. Possono comunque, eventualmente con l’aiuto della struttura di vittime alla quale aderiscano,
sollecitare il Giudice a non concedere il patteggiamento se la pena richiesta appare troppo bassa. All’udienza
preliminare l’imputato può anche chiedere sentenza senza vero e proprio processo (giudizio abbreviato),
avendo diritto anche in questo caso, se viene riconosciuto colpevole, ad una riduzione di pena pari ad un terzo.
E’ presente in Parlamento un progetto di legge inteso a rendere impossibile il patteggiamento o il giudizio
abbreviato senza il consenso dei familiari della vittima, o della vittima stessa se sopravvissuta, nei casi di omicidio o
lesioni colpose con inabilità totale. L’imputato può in ogni caso, anche durante il processo e
salvo che il Giudice intenda interrogarlo, rifiutare di comparire in aula. Se il processo penale va avanti è il
Pubblico Ministero a sostenere l’accusa contro l’imputato e a chiedere che siano assunte le prove
davanti al Giudice. La parte civile può, a sua volta, partecipare alla istruzione del processo depositando
documenti, indicando testimoni, proponendo accertamenti, presentando memorie sia per la responsabilità
dell’imputato che per la sussistenza e la quantità del proprio danno. Il processo penale si conclude con la
sentenza di primo grado contro la quale l’imputato (in caso di condanna), o il Pubblico Ministero (in caso di
assoluzione o di condanna ritenuta troppo lieve), o la parte civile (ma questa solo per certi aspetti e a certe condizioni)
possono proporre appello alla Corte di appello (in genere nel capoluogo di Regione). Il processo di appello si conclude a
sua volta con una sentenza contro la quale si può ricorrere, come sopra, alla Corte di Cassazione (a Roma).
Accade troppo spesso che il processo penale, non già chiuso col patteggiamento o col giudizio abbreviato, si
estingua per prescrizione a causa dei tempi troppo lunghi dei nostri Uffici giudiziari. L’estinzione per prescrizione
si verifica in un periodo di tempo - individuato sulla base della pena massima prevista e della presenza di circostanze
aggravanti ed attenuanti - che in genere è pari a 7 anni e mezzo anche per l’omicidio e le lesioni
gravissime stradali. La prescrizione si verifica anche se vi sono state sentenze di condanna però impugnate e
che perdono allora ogni efficacia penale. Il Giudice che dichiara la prescrizione deve però decidere se
confermare la condanna al risarcimento in favore della parte civile. E’ presente in Parlamento un progetto di
legge che anche per evitare la prescrizione prevede una accelerazione dei tempi dei procedimenti relativi
all’omicidio ed alle lesioni colpose con inabilità totale, accelerazione possibile anche nella attuale
disastrosa situazione dell’organico della Magistratura attribuendo a questi procedimenti una corsia preferenziale
rispetto a quelli riguardanti reati, anche stradali, di minore allarme e sofferenza personale e sociale. La sentenza penale
di assoluzione, come quella di condanna che riconosca il concorso di responsabilità tra imputato e vittima,
può rendere difficile o ridurre il risarcimento da parte del Giudice civile e ciò anche se in teoria i due
processi, penale e civile, sono ora completamente autonomi. E’ quindi in genere opportuno – salvo
decidere preventivamente con l’avvocato se nel caso specifico non convenga, invece, cominciare
senz’altro causa civile – che il danneggiato sia presente nel procedimento penale sin dal suo inizio,
soprattutto per impedire che si concluda a favore dell’imputato con sentenza di assoluzione o che si cancelli per
prescrizione.
7. Processo civile Studio legale avvocato Se il danneggiato si costituisce parte civile nel processo penale non
può cominciare una separata causa civile. Può invece rivolgersi al Giudice civile se non ha presentato
querela, o quando il processo penale non vi è stato (per archiviazione o per patteggiamento), o è stato
chiuso con sentenza definitiva di assoluzione o dichiarativa della prescrizione del reato. Il Giudice al quale ci si deve
rivolgere è il Giudice di Pace per un valore del danno sino a € 15.493,71 (ma è stato presentato
disegno di legge per un innalzamento di tale valore), il Tribunale per valori superiori. Il danneggiato può scegliere
di rivolgersi al Giudice del luogo nel quale risiede il responsabile, o a quello del luogo ove ha sede legale la sua
Compagnia di assicurazioni, o infine a quello del luogo ove è avvenuto l’incidente. Per i gradi del
processo civile, la sua durata, le necessità dell’assistenza di un avvocato esperto e
l’opportunità di seguirne attentamente il lavoro, vale grosso modo quanto esposto ai punti 5 e 6.
Riguarda anche le cause civili per danni da omicidio colposo o da lesioni colpose con inabilità totale, che
durano anni se non lustri o decenni, il progetto di legge che chiede corsia processuale preferenziale. Nel processo
civile il danneggiato deve fornire da solo, proponendola fin dall’inizio, la prova rigorosa sia della
responsabilità dei terzi che del proprio danno, anche qui a mezzo di documenti, testimoni, richiesta di
accertamenti, deposito di memorie.
8. Provvisionale Sia nel processo penale che in quello civile il danneggiato può chiedere
un’anticipazione del risarcimento, cioè un vero e proprio acconto sui quella che sarà la
liquidazione finale del danno, detta provvisionale. Il Giudice può concedere tale anticipazione nei limiti per i quali
ritenga raggiunta la prova sia della responsabilità che del danno.
9. Risarcimento del danno Il risarcimento può essere chiesto nei confronti del responsabile e
verrà pagato transattivamente (cioè sulla base di un accordo accettato da entrambe le parti studio
avvocato - studi avvocati studi legali studio legale studi legali avvocato studi legali avvocati) dalla Compagnia che lo
assicura (l’assicurazione è obbligatoria per tutti i veicoli a motore), ovvero liquidato dal Giudice, nella
misura della responsabilità, totale o parziale, attribuita a chi ha causato il danno. Se il danneggiante è
ignoto ma si può provarne la responsabilità, o se non è assicurato, o se la Compagnia che lo
assicura è in liquidazione, il danneggiato può chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime
della strada. In ogni caso nel quale ritenga vi siano responsabilità titlerui, il danneggiato deve inviare, meglio se
tramite avvocato, raccomandata con avviso di ricevimento ai responsabili ed alle loro assicuratrici. Con tale
raccomandata deve chiedere il risarcimento di tutti i danni subìti ed inviare in fotocopia la documentazione delle
spese sostenute, dei ricoveri, degli esami, delle cure e dei certificati medici, possibilmente di specialisti, precisanti la
durata dell’inabilità temporanea ed i punti del danno biologico permanente. La Compagnia assicuratrice
del presunto responsabile può negare ogni responsabilità e deve altrimenti formulare un’offerta
di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato nei sinistri con soli danni alle cose ed entro 90 giorni in
quelli con danni alle persone. Se il danneggiato ritiene insufficiente l’offerta della Compagnia può
comunque incassarne l’importo in acconto, continuando a trattare con la stessa Compagnia o, se non vi
è possibilità di accordo, chiedendo il saldo in giudizio. La Compagnia assicuratrice sottopone in genere
il danneggiato a visita medica di propri Sanitari; anche se la prassi è in senso contrario, si può chiedere
di essere assistiti da Medico di fiducia. Il comportamento delle Compagnie assicuratrici durante le trattative o nella
liquidazione è quasi sempre, e tanto più quanto più grave è il danno, lento e inteso a
stancare il danneggiato. Nei casi più gravi si può protestare presso l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (ISVAP, vedi punto 11). Se le trattative non si aprono, o falliscono, il danneggiato può come detto
rivolgersi al Giudice. Il diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale si prescrive in due anni dalla data
dell’incidente o dalla fine del processo penale che lo riguarda, sempre che non si sia cominciata causa civile.
Può essere dunque necessario, anche se sono in corso trattative, rinnovare prima della scadenza dei due anni,
e così prima delle successive scadenze biennali, l’invio della raccomandata onde far ripartire da capo il
biennio di prescrizione.
10. Danni risarcibili Tutti i danni vengono risarciti in proporzione percentuale al grado di colpevolezza del
responsabile. Chi subisce lesioni personali può chiedere, oltre al rimborso di ogni spesa causata dal sinistro, il
risarcimento dei seguenti danni: - biologico; - morale; - esistenziale; - patrimoniale; - punitivo. Le due categorie del
danno esistenziale e di quello punitivo vengono peraltro riconosciute solo raramente dai Giudici. Per gli incidenti
occorsi sulla strada in occasione di lavoro (infortunio “in itinere”) parte del danno viene risarcita
dall’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) che si rivale poi sul responsabile. altre parti del
danno devono essere invece chieste al responsabile e a volte allo stesso datore di lavoro. Danno biologico: è il
danno alla salute, cioè la riduzione della integrità psico-fisica del danneggiato. Viene risarcito a seconda
della entità della perdita, individuata in genere sulla base di un parere medico-legale. Il danno biologico
temporaneo riguarda i giorni nei quali il danneggiato non ha potuto svolgere o seguire, totalmente o parzialmente, le
proprie attività consuete, lavorative e non. Il danno biologico permanente si verifica quando la riduzione della
salute è presumibilmente irreversibile e viene calcolato in punti da 1 a 100. Il valore del “punto”
non è collegato al reddito o alla personalità della vittima ma è, salvo quanto più avanti,
uguale per tutti. Tale valore aumenta con la gravità delle lesioni (ad esempio un danno biologico del 50% non
vale cinquanta volte un danno dell’1%, ma molto di più) e diminuisce con l’età (ad
esempio il danno di un sessantenne vale molto meno di quello, di pari gravità, riportato da un ventenne). Al
punto o meglio ai punti riconosciuti per questo danno può venire attribuito un valore diverso da Tribunale a
Tribunale, anche se esistono tabelle di alcuni Tribunali che sono largamente seguìte. Viene inoltre riconosciuta
al Giudice la facoltà di aumentare l’importo del risarcimento (fermo il punteggio individuato a livello
medico-legale) in considerazione della personalità del danneggiato (cosiddetta “personalizzazione del
danno”). Il risultato è che lo stesso danno alla salute può essere risarcito in termini anche
notevolmente diversi a seconda del luogo dell’incidente e delle qualità personali della vittima. Anche ad
impedire questo risultato, assurdo secondo il sentimento popolare, è impostato il progetto di legge come sopra
presente in Parlamento. Il danno biologico del danneggiato è trasmissibile agli eredi una volta che sia entrato
nel suo patrimonio. I Giudici ritengono peraltro che in caso di sua morte cosiddetta “immediata” non vi
sia danno alla salute (in quanto vi è invece la perdita della vita) e non nasca quindi il diritto al risarcimento del
danno biologico, diritto che conseguentemente i suoi eredi non possono reclamare a titolo di eredità. Anche
questa assurda posizione - che considera meno la perdita della vita che quella della salute e che permette alle
Compagnie assicuratrici di pagare meno per un morto che per un invalido grave - è contestata nel progetto di
legge sopra richiamato. I congiunti del danneggiato deceduto possono invece chiedere il risarcimento del danno
biologico che la perdita della vittima abbia causato a loro personalmente, ma devono darne rigorosa prova (perizia
medico-legale, testimoni, dichiarazioni dei redditi ecc.). Danno morale: riguarda le sofferenze fisiche e psichiche del
danneggiato da un reato e viene liquidato a discrezione di ciascun Giudice e in genere nella misura da un quarto alla
metà del valore del danno biologico. Il danno morale da morte riguarda il dolore dei familiari superstiti e viene
liquidato secondo tabelle predeterminate, anche queste diverse da Giudice a Giudice e del tutto arbitrarie. Il progetto di
legge sopra richiamato prevede invece l’aggancio del danno morale al danno biologico (e fino al suo doppio per
quanto riguarda il danno morale da morte) e una liquidazione, uguale in tutti i casi, secondo i valori più titlei oggi
in uso. Danno esistenziale: riconosciuto solo di recente, riguarda la modificazione in peggio delle condizione soggettiva
del danneggiato a causa della forzosa rinuncia, totale o parziale, alle abitudini e alla qualità della vita precedenti
l’incidente. Non presuppone necessariamente l’insorgere di una malattia e non richiede, come invece il
danno morale, che il comportamento del responsabile costituisca reato. Può essere richiesto come danno
proprio dai congiunti del danneggiato da lesione gravissima o deceduto. Viene liquidato dal Giudice, nei rari casi di
riconoscimento, in via equitativa e quindi del tutto diversamente da caso a caso. Danno patrimoniale: comprende i costi
di recupero, trasporto, fermo, riparazione o sostituzione del veicolo danneggiato e tutte le spese sostenute a causa
dell’incidente. Se vi sono lesioni personali comprende le spese per ticket, visite specialistiche e terapie,
assistenza, funerarie ecc. Riguarda però soprattutto la perdita della capacità di lavorare o comunque di
produrre reddito. Questa perdita può essere temporanea - e viene allora risarcita secondo il reddito del
danneggiato, i giorni di incapacità certificati dai Sanitari e il valore totale o parziale
dell’incapacità. Può essere invece, o anche, permanente – e viene allora precisata a
punti (da 1 a 100, considerandosi 100 anche la morte) e risarcita secondo un calcolo, uguale in tutti i Tribunali, fondato
sul reddito annuo del danneggiato accertato o presumibile, sulla sua età e sul punteggio attribuito. In ogni caso il
danno da procurata incapacità lavorativa deve essere dimostrato con prove rigorose relative anche, per
l’incapacità permanente, all’incidenza della lesione sullo specifico lavoro svolto. Se il danneggiato
muore senza avere ancora acquisito un preciso titolo o un effettivo reddito lavorativo, i suoi eredi hanno diritto al
risarcimento del danno patrimoniale solo a certe condizioni (presumibilità di reddito futuro, convivenza ecc.) e
secondo criterii difformi da Tribunale a Tribunale, giungendosi in casi purtroppo sempre più frequenti alla
negazione totale del diritto. Danno punitivo (o da responsabilità aggravata): può essere chiesto quando
l’iniziale offerta di risarcimento, se dovuta dalla Compagnia assicuratrice, manchi del tutto o sia di molto inferiore
alla liquidazione poi operata dal Giudice o che si prevede il Giudice operi.
11. Recapiti utili La chiamata dei numeri nazionali appresso riportata è in genere gratuita e senza
prefisso. Gli enti con numero nazionale hanno in genere anche un numero locale da cercare sull’elenco
telefonico. Assicurazioni (Istituto di vigilanza ISVAP): Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06 421331 Associazione italiana familiari e vittime
della strada onlus : sede operativa nazionale via A. Tedeschi, 82, 00157 Roma - tel. 06 41734624 - fax 06 233216163 – e-mail
info@vittimestrada.org - www.vittimestrada.org Associazione neurotrauma onlus : presso Paolo Andreoli, via Buon
Pastore 70, 41100 Modena, tel. 059 392460 - 339 7815442, e-mail avvpaoloandreoli@libero.it –
www.paoloandreoli.it Avvocati: rivolgersi all’Ordine Avvocati (sotto tale voce, o sotto quella Tribunale, negli
elenchi Telecom) o cercare su Pagine Gialle e simili per nominativi e specializzazione in penale ed infortunistica
Carabinieri (pronto intervento): numero nazionale 112 Cliniche: cercare su elenco telefonico sotto le voci Casa di cura
o Clinica Emergenza sanitaria: numero nazionale 118 Fondo di garanzia per le vittime della strada: via Yser 14, 00198
Roma, tel. 06 857961 Ospedale (pronto soccorso): cercare su
elenco telefonico sotto la voce USL – Azienda sanitaria Polizia: numero nazionale 113 Polizia municipale:
cercare su elenco sotto la voce Municipio – Polizia Municipale Soccorso pubblico di emergenza: numero
nazionale 113 Soccorso stradale ACI: numero nazionale 116 Tribunale del malato: cercare su elenco telefonico locale
“Tribunale diritti del malato”. Recapito nazionale via Flaminia 53, 00169 Roma, tel. 06 36718444 Vigili del fuoco: numero nazionale 115
*Pina Cassaniti Masrojeni *presidente dell’Associazione
"Tratto dal sito Associazioni Familiari Vittime della Strada ONLUS (A.I.F.V.S. onlus), al seguente
indirizzo indirizzo."
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| 6. |
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Ho avuto un figlio dal matrimonio (da tempo sciolto tramite divorzio) ed un altro da
una relazione di convivenza more uxorio tuttora in corso. Alla mia morte, i miei due figli saranno uguali difronte alla
legge?
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top |
Se il figlio avuto durante
una relazione extraconiugale o una convivenza senza matrimonio è stato riconosciuto congiuntamente da chi
l’ha procreato, non si verificherà nulla che possa determinare una disparità di trattamento
successorio.
Tuttavia, in assenza di disposizione testamentaria, i due figli succederanno al genitore morto per la quota di
legge, ma quello legittimo potrà realizzare e soddisfare per primo la propria quota “scegliendo” tra
tutti i beni esistenti a quel momento.
Ove non si volesse far testamento ed assicurarsi comunque una parità di trattamento tra i due
“fratellastri”, si dovrebbe – congiuntamente all’altro genitore – promuovere dinanzi al
Tribunale per i minorenni una procedura di legittimazione del figlio naturale, secondo quanto previsto dall’art. 280
del codice civile.
Tuttavia, tale procedura risulterebbe del tutto inutile se i genitori abbiano intenzione di contrarre al più
presto matrimonio, poichè la legittimazione del figlio naturale consegue automaticamente al matrimonio dei suoi
genitori.
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| 7. |
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Il cortile è in comproprietà indivisa tra 25 condomini, ma è
fisicamente impossibile parcheggiarvi tutti insieme contemporaneamente. Cosa si può fare?
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top |
Potrà sembrare
assurdo, ma qualunque comproprietario potrebbe vietare ad altri di parcheggiare il veicolo in tale cortile condominiale,
e ciò fin tanto che non sia stato adottato un apposito regolamento condominiale o sia stato modificato quello
esistente, nei termini che si spiegherà qui di seguito.
L’art. 1136, IV° comma, del C.C. prevede che il Regolamento di Condominio possa essere
modificato con la maggioranza (detta volgarmente di 50 + 1) di cui all’art. 1136, II° comma, del C.C.
Il successivo comma di detto articolo prevede testualmente quanto segue: “Le norme del regolamento
non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni e, in nessun caso, possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129,
1131, 1132, 1136 e 1137.”
L’art. 1118 del C.C., il cui secondo comma risulta richiamato esplicitamente come inderogabile dal
suddetto art. 1138, ultimo comma, C.C., recita come segue:
“Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente (N.d.R.: “Parti comuni
dell’edificio”) è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo
non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la
loro conservazione.”
Questo è il quadro normativo di riferimento e deve essere sin d’ora chiaro che è
inesistente un qualsivoglia dualismo giuridico tra regolamento contrattuale ed assembleare, confondendo il metodo di
regolamentare i diritti di comproprietà “pro indiviso” di ciascun condomino (pur sempre possibile
anche in forma assembleare, purché ricorrano le condizioni di forma e di sostanza di cui si dirà in
seguito) con la possibilità di disciplinare l’uso della cosa comune mediante la maggioranza semplice di
cui all’art. 1136, 2° comma, C.C., facoltà, questa, sempre possibile in ogni momento.
Infatti, il vero ed unico elemento caratterizzante la contrattualità di un regolamento risiede solo nel fatto
che furono ivi disciplinati i rispettivi diritti di comproprietà “pro indiviso”, e ciò nonostante
la concomitante presenza in esso stesso anche di una disciplina delle modalità d’uso di talune cose
comuni, che, tuttavia, è del tutto ininfluente ai fini dell’indagine che c’interessa, non
modificandone la natura contrattuale.
Ebbene, se il regolamento è contrattuale nei termini anzidetti, esso non potrà prescindere dal
consenso della totalità dei partecipanti alla comunione condominiale e, nello stesso tempo, dalla forma scritta,
per la quale è indispensabile la firma di tutti i comproprietari in calce ad una scrittura con la quale sia stata data
certezza alla loro stessa volontà, tanto che il verbale di delibera assembleare non sarebbe a tal fine sufficiente,
se sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario.
Quindi, il Regolamento condominiale, quando dispone dei beni immobili “pro indiviso”, può
essere solo ed esclusivamente “contrattuale”, sempreché ricorrano anche i presupposti
dell’unanimità e della forma scritta “ad substantiam”.
Ecco gli unici elementi interpretativi del perché un Regolamento condominiale debba essere definito
contrattuale, mentre la forma assembleare rappresenta solo una delle modalità di espressione di quella stessa
unanimità dispositiva dei diritti di comproprietà “pro indivisa”.
Quando si parla di forma scritta “ad substantiam”, sotto pena, in difetto, di nullità radicale
(e d’imprescrittibilità della corrispondente azione), s’intende che sia stata vergata la rispettiva
sottoscrizione da parte di tutti i comproprietari “pro indiviso” delle cose in comunione (nessuno escluso);
pertanto, il verbale di assemblea con cui si sia stata espressa quella volontà unanime non è da solo
sufficiente per la modifica dei rispettivi diritti di comproprietà sui beni costituenti la comunione,
semprechè non risulti anch’esso essere stato firmato da tutti i componenti di quella stessa
unanimità/totalità, e non già solo dal Presidente e dal Segretario, così come solitamente
accade.
La possibilità della modifica di un regolamento contrattuale con la maggioranza “semplice”
(così come prevista dal combinato disposto degli artt. 1138, penultimo comma, e 1136, secondo comma, del
C.C.) è limitata alla sola regolamentazione delle modalità d’uso delle cose comuni; ma questa
è una volontà condominiale di portata ben differente da quella con cui si mutino i rispettivi diritti di
comproprietà “pro indiviso”, per cui è imprescindibile la forma scritta “ad
substantiam” e l’”unanimità” nei termini anzidetti.
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| 8. |
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Come si possono far cessare dei rumori molesti nel condominio?
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Sono frequenti le
richieste di consulenza di chi si senta disturbato da rumori prodotti all’interno di appartamenti o magazzini facenti
parte del condominio in cui abita.
Innanzitutto, si deve sempre far riferimento al regolamento condominiale, tenendo presente, tuttavia, che il
regolamento non può di fatto vietare ai singoli condomini di esercitare in modo “normale” il diritto
di proprietà - in via unica ed esclusiva – sulla propria unità abitativa.
E’ chiaro che, se i rumori molesti provengono da un’unità commerciale ed il regolamento
condominiale (a firma del costruttore dell’edificio o di tutti i primi ed originari proprietari di tutte le parti comuni e
delle rispettive unità) ne vieta la sua allocazione, quei rumori sono semplicemente illegittimi, indipendentemente
dal fatto che possano essere o meno molesti, poiché nessuna attività negoziale avrebbe potuto essere
allocata in quell’edificio.
Le molestie più frequenti derivano da lavori di manutenzione edile, dai suoni prodotti da strumenti
musicali, dall’abbaiare di cani, da climatizzatori oppure da altri strumenti - altrettanto rumorosi – utilizzati
dagli abitanti per il proprio divertimento o lavoro; si pensi, ad esempio, al rumore dei trapani di uno studio
odontoiatrico.
La questione deve essere risolta facendo riferimento all’art. 844 del codice civile, che recita
testualmente:
“1. Il proprietario di un fondo non puo` impedire le immissioni di
fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilita`, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.
2. Nell'applicare questa norma l'autorita` giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprieta`. Puo` tener conto della priorita` di un determinato uso.”
Ebbene, per l’accertamento in concreto della normale tollerabilità di rumori si dovrà far
ricorso ad un accertamento tecnico (preferibilmente in sede di apposita causa civile) che determini se essi eccedano o
meno quel limite e se la salute degli interessati subisca o possa subire un pregiudizio apprezzabile.
L’azione legale per far dichiarare l’illegittimità di quei rumori può essere intrapresa
dal singolo condomino o dall’inquilino interessato, laddove, invece, l’amministratore condominiale
può agire solo quando le molestie riguardino le parti comuni dell’edificio, senza, tuttavia, poter
così tutelare anche l’eventuale compromissione della salute dei singoli.
Per chiarire come la valutazione non dipenda solo da misurazioni tecniche, faccio un esempio.
Ci troviamo in un edificio confinante con uno stabilimento siderurgico (acciaio).
In quel luogo, potrebbe essere ritenuto tollerabile il rumore proveniente da tale stabilimento e, ovviamente
anche un altro rumore meno intenso e fastidioso.
Tuttavia, questo stesso altro rumore meno intenso e fastidioso, se si verificasse in un piccolo edificio isolato
di una tranquilla vallata di montagna, potrebbe essere valutato al di sopra della soglia di normale tollerabilità di
cui al citato articolo.
Si può anche tentare di ottenere una tutela in sede penale, giacché l’art. 659 del codice
penale punisce proprio il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Credo, però, che tale soluzione sarebbe oltremodo impraticabile, tenendo conto anche del fatto studi
legali che le Procure della Repubblica sono oberate di casi ben più gravi ed importanti.
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| 9. |
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E’ stato offeso il mio onore e voglio giustizia; cosa posso fare?
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Entro e non oltre tre
mesi dal giorno in cui si è verificata l’ingiuria, si può sporgere querela contro il colpevole e,
qualora il procedimento penale dovesse essere poi attivato, costituirvisi parte civile per ottenere il risarcimento dei
danni.
Sconsiglio di agire solo per il tramite di una causa civile.
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| 10. |
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Posso rinunciare al servizio centralizzato di riscaldamento condominiale ed evitare
così di pagare inutilmente le relative spese?
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E’ possibile, ma
devono ricorrere molti presupposti.
Quale prioritario valore, si devono evitare lunghi e costosi procedimenti giudiziari, affinché non si finisca
anche con l’incrinare i rapporti di buon vicinato con gli altri inquilini, per cui sarebbe sempre auspicabile che chi
voglia procedere in tal senso si munisca di una preliminare delibera autorizzativa da parte dell’assemblea
condominiale, che, tuttavia, dovrebbe essere assunta all’unanimità dei comproprietari costituenti
l’intera comunione e sottoscritta dagli stessi.
In assenza di siffatta autorizzazione, è possibile il distacco quando l’interessato provi (mediante
un accertamento tecnico da acquisire nel corso di una causa civile) che lo stesso, date le caratteristiche tecniche
dell’impianto, non produce né squilibri tecnici né una maggiore spesa per tutti gli altri condomini
che continueranno a servirsene; in tale sede, si dovrà altresì precisare la percentuale di riduzione delle
spese di gestione dell’impianto comune conseguente al distacco.
Sappiate, però, che è un vero e proprio campo minato e che ci vuole grande approfondimento
giuridico e tecnico prima di promuovere un giudizio civile!
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| 11. |
Il coniuge al quale non
è addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, se è
sprovvisto di adeguati redditi propri (art. 156 C.C.). Si tratta di un assegno periodico, quasi sempre mensile, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT.
I presupposti per ottenere tale assegno possono essere così riassunti:
- la non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede quell’assegno;
- la mancanza di adeguati redditi propri; a tal poposito, è bene sottolineare che non è
necessario che ricorra in capo al richiedente uno stato di indigenza o di totale assenza di mezzi di sostentamento, ma
deve sussistere una notevole disparità economica fra i parteners;
- l’impossibilità per il coniuge che chiede l’assegno di garantirsi un tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio.
Una volta riscontrati detti presupposti, il Giudice, chiamato a quantificare l’assegno, valuta la situazione
economica complessiva di entrambi i coniugi, tenendo in debito conto non solo i rispettivi redditi, ma anche il loro
patrimonio degli stessi e la loro capacità di lavoro.
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| 12. |
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Quali sono i presupposti dell’assegno di divorzio?
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top |
Per rispondere a questa
domanda, ritengo che la via più semplice sia quella di riportare qui di seguito un’estratto della recente
pronuncia in materia della Corte di Cassazione, la n.ro 1179/2006, che, con semplicità e chiara scansione, ha
delineato tutti i presupposti per l’attribuzione di un c.d. assegno di “divorzio”
… - omissis - … "il giudice di merito investito della domanda di attribuzione dell'assegno di
divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente
del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, affermando siffatta
inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di un rilevante divario nelle rispettive potenzialità reddituali e
patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della
fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in
costanza di matrimonio, nonché della situazione economica attuale, per altro verso il giudice può
tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza
quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in
mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, studio legale fare riferimento, quale parametro di valutazione del
pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell’onerato". In tema di accordi ha poi
stabilito che: "gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed
eventuale divorzio sono nulli, per illiceità della causa, anche nella parte in cui riguardano l'assegno divorzile, che
per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente od esplicitamente, a
circoscrivere la libertà di difesa nel giudizio di divorzio stesso, trovando un simile principio fondamento
nell'esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'emolumento
in parola potrebbe da detti accordi venire paralizzata o ridimensionata" e che "la determinazione
dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in
virtù di decisione giudiziale, sotto il vigore della separazione dei coniugi, poiché, data la
diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a
diversificate situazioni, nonché delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo
scioglimento del matrimonio, prescinde dal regime degli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di
convivenza o di separazione, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, onde l'assetto economico relativo
alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili
elementi di valutazione".
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Sto per comprare una casa. A chi mi devo rivolgere per la stipula del
compromesso?
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La specifica esperienza
professionale di avvocati e di studi legali dovrebbe condurre a rivolgersi proprio ad un avvocato per la predisposizione
di un contratto preliminare di compravendita di una bene immobile.
Infatti, gli studi di avvocati sono soliti affrontare i problemi connessi al mancato rispetto di simili contratti oppure,
ed è molto frequente, alle difficoltà insorte per un'approssimativa redazione dello stesso da parte di chi
non sia abilitato o non abbia sufficiente capacità e professionalità.
La pratica forense e l'esperienza processuale di un avvocato o di più avvocati di uno studio legale
consentono di redigere un contratto che possa prevenire le più frequenti delle incomprensioni commerciali e
giuridiche dei contraenti, anche se nessun contratto potrà mai blindare chiunque da qualunque rischio.
Ovviamente, ci potrà rivolgere anche ad un Notaio, giacchè la sua conoscenza del diritto civile
è tale per cui anch'egli è pienamente in grado di attuare quella prevenzione di cui sopra.
In ogni caso, sconsiglio vivamente, e non per ragioni corporative, di rivolgersi ad altri professionisti, che, per
quanto possano essere abilitati a simile consulenza legale, non possono vantare la stessa capacità specifica di
un avvocato, di uno studio legale di avvocati o di più avvocati associati.
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Come ha fatto a costruire un sito personale così funzionale e renderlo
sufficientemente rintracciabile con i motori di ricerca?
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Inanzitutto, devo
precisare di aver scelto la strada di un dominio di secondo livello, utilizzando l’hosting gratuito di
http://www.beepworld.it/, il che ha comportato il vantaggio di nessun investimento di capitale, anche se, nello
specifico, ho potuto giovarmi di rudimentali conoscenze del linguaggio html, apprese grazie alla mia curiosità e
passione extralavorativa dell’informatica applicata al lavoro.
Il mio sito non è di certo un’eccellenza secondo il codice internazionale di validazione W3C
(http://validator.w3.org/) del linguaggio html e non può competere con le specifiche
professionalità di persone che svolgono questa come una vera e propria arte.
Ho cercato, però, di affidarmi alle paroli chiavi caratterizzanti il mio sito ed il mio ambito lavorativo, le
c.d. keyword density e keyword proximity.
Per keyword density s’intende il rapporto tra quante “X” parole chiave sono presenti in una
pagina web e la somma delle parole della pagina stessa.
Questo e’ il concetto generale che va applicato cambiando anche i parametri di riferimento.
Basti pensare alla percentuale di parole chiave per tags come title o altri, particolarmente rilevanti per il
posizionamento in rete.
Si puo’ calcolare la keyword density considerando tutti i tags o meno.
La keyword proximity riguarda la vicinanza tra parole chiave; piu’ le keywords sono vicine, maggiore
sarà la keyword proximity.
Attenzione, però, perchè non si tratta di mettere vicine due tre parole per volta prese dai
metatags della pagina Web che si sta posizionando.
Partendo dal presupposto che si posiziona una pagina in funzione di due o tre parole chiave al massimo, ho
lavorato sulla vicinanza tra queste parole senza esagerare.
E’ consigliabile scrivere un testo in cui la percentuale di parole chiave non superi l’8/10% del
totale.
Si consideri che questo valore e’ puramente indicativo e varia da motore a motore, poiché
cambia l’algorimo che determina l’inserimento dei dati nel suo data base.
Pertanto ed in particolar moto per i meta tag content””, mi sono affidato alle seguenti parole
chiavi, ritenendo di poter raggiungere il mercato che m’interessa riferendomi sia alla città ed alla nazione
dove opero, Cuneo e Italia – Italy - Italie, sia alla mia qualifica professionale, avvocato (ed avvocati, avendo
un socio di studio) e sia allo studio legale di cui sono amministratore, ovverosia alle seguenti parole anche non in
lingua italiana (che, ricordo, devono tutte essere seguite dalla virgola: studio legale, studio avvocato, studio
legale avvocato, studio avvocati, studi avvocato, studi avvocati, studi legali, studio legali, studi legali di cuneo, studio
legale serpico cuneo, studio legali, avvocato studio legale, studio legale avvocato, studi legali avvocati, studio legale
avvocati, Italia, Serpico, avvocati Cuneo, avvocato Cuneo, studio legale Cuneo, studi legali Cuneo, studio legale
avvocato Cuneo, studi legali avvocati Cuneo, studio legale avvocati Cuneo, studi legali av ocato Cuneo, lawyer, lawyer
Cuneo, lawyer at Cuneo, lawyer in Cuneo, lawyer firm, lawyer firm Cuneo, lawyer firm at Cuneo, lawyer firm in Cuneo,
legal office, legal office Cuneo, legal office at Cuneo, legal office in Cuneo, law, law Cuneo, law at Cuneo, law in Cuneo,
legal office, Italy, Alberto Serpico, Italy, Italie, Cuneo, Piemonte, Piemont, Serpico, Lawyer firm, Lawyer’s office,
Legal office, Legal study, Law, Law firm, Law firms, Barrister, Investigating true, Advocate, Avocat, Avocats,
J’étudie legal, Études avocats, Rechtsanwtitle, Zugelassene Studie, Rechtsanwälte,
Studien Rechtsanwälte, Zugelassene, Studio legal, Abogado, Estudio legal, Barrister, Investigação,
Advogado, Investigar legalidades, Odvetnik, Preiskava zvest, Odvetnik, Raziskati zakonitost.
Speriamo in bene!
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Per un corretto bilancio societario, come e quando può iscriversi a "perdita" un credito
inesigibile?
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L’attività legale di
“recupero” dei crediti in “sofferenza” appare quantomai necessaria e doverosa, sia per l’evidente profilo di
responsabilità sociale degli Amministratori nei confronti interni ed esterni sia per una corretta applicazione dei
meccanismi fiscali in virtù dei quali si possa poi redigere un bilancio in cui detti crediti non “riscossi” possano
legittimamente essere indicati come delle vere e proprie perdite societarie.
La materia è disciplinata dal D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (c.d. T.U. delle imposte dirette) e successive modifiche, con
particolare riferimento all’art. 101, relativo alla determinazione della base imponibile reddituale delle società e degli enti
commerciali residenti.
Perché un credito possa essere inserito tra le perdite, non è ammissibile che ciò accada per semplice dichiarazione e
volontà dell’imprenditore/creditore, poiché, se così fosse, questa ingiustificabile ed arbitraria decisione potrebbe
comportare dei notevoli rischi societari per l’Amministratore e fiscali per la Società.
Infatti, l’imprenditore/creditore può ben decidere di cedere il proprio credito inesigibile ad una delle tante società di
factoring esistenti sul mercato, ricevendone, però, un compenso a dir poco irrisorio, il che gli consentirebbe di
“contabilizzare” la differenza tra il totale del credito ceduto ed il corrispettivo ricavatone; tale strumento, tuttavia,
potrebbe comunque comportare dei problemi attuativi e, nello stesso tempo, non essere immune da contestazioni
societarie per gli Amministratori e fiscali per la Società.
Infatti, l'amministrazione finanziaria ben può negare, anche nella fase giudiziale, la deducibilità di perdite su crediti ceduti
"pro soluto", sul rilievo della loro cessione sottocosto.
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14568/2001, si è pronunciata sulla dibattuta
tematica della deducibilità del credito in sofferenza, statuendo testualmente quanto segue: “Se il creditore resta
inerte nella titolarità del suo credito, esiste un credito inattuato per volontà del creditore ma non esistono elementi certi
per configurare una perdita fiscalmente rilevante, non potendosi accettare l’idea che si può parlare di perdita a fini
fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle forme previste dalla legge, per esercitare il suo diritto di
credito, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale” (Conf., ad esempio Cass.
6397/2000 e Cass. 13181/2001).
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, sembra voler sanzionare il comportamento, definito dalla stessa
Corte “remissivo o liberale”, di quelle società che non abbiano precedentemente esperito alcun tentativo di recupero del
credito stesso.
Il comma V° dell’art. 101 del citato T.U. disciplina la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Ebbene, rispetto alla speculare norma in vigore fino al 31 dicembre 2003 (il comma 3 dell’articolo 66), è stato inserito
un periodo di chiusura in cui si dice “ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedu ra di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.
Peraltro, le perdite su crediti devono essere dedotte, ai sensi dell’art. 101 del TUIR, nell’esercizio in cui si acquista la
certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché, solo in quel momento, si materializzano gli elementi certi
e precisi della sua irrecuperabilità.
Non è nemmeno consentito posticipare la deduzione agli esercizi successivi, al fine di effettuarla in un momento
fiscalmente più conveniente.
Il legislatore dispone che, quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale prevista dalla legge, si
verificano, con una sorta di presunzione assoluta a favore del contribuente, le condizioni necessarie della certezza e
della precisione della perdita su crediti.
Di qui la conseguente deducibilità del costo.
Fino al 31 dicembre 2003 si diceva, semplicemente, che le perdite su crediti erano deducibili se il debitore era
“assoggettato” a una delle procedure concorsuali.
Non c’era alcun riferimento specifico a un momento dell’iter procedurale, tant’è che una minoranza propendeva per la
deducibilità delle suddette perdite solo in relazione alla chiusura della procedura concorsuale.
Infatti, solo alla chiusura della procedura si avrebbe conto della certezza e della precisione della perdita stessa.
Seguendo tale impostazione, però, non avrebbe avuto spiegazione il perché, nel comma in esame, sia stata inserita la
specifica regolamentazione delle perdite su crediti riconducibili a debitori assoggettati a procedure concorsuali.
Gli elementi necessari, infatti, sarebbero stati assolutamente certi con la chiusura della procedura, con la conseguenza
che il puntiglio voluto dal Legislatore nel disciplinare il trattamento delle perdite derivanti da procedure concorsuali
sarebbe stato ridondante e concretamente inutile.
Invece, il fatto che «in ogni caso» le perdite su crediti sono deducibili, se il debitore è sottoposto a procedura
concorsuale, costituisce proprio la via maestra.
Al di là dell’ipotesi della cessione del credito di cui sopra, le Società, dunque,
1) saranno così immuni da qualsivoglia contestazione da parte dei soci/azionisti per la vendita/servizio aziendale
effettuato senza poi averne conseguito il corrispettivo e, quindi, senza il naturale utile societario, con ciò ottemperando
alle medesime direttive UE in materia di redazione di bilancio trasparente, e
2) potranno altresì evitare contestazioni da parte della Guardia di Finanza e di altri organi di accertamento fiscale,
solo se avrammo azionato in sede stragiudiziale e, poi, giudiziale il proprio credito in sofferenza, e ciò attraverso le due
seguenti fasi, entrambe necessarie:
a) l’impresa invia con il proprio legale oppure in proprio una raccomandata ar. di sollecito pagamento;
b) la mancata riscossione in via stragiudiziale non legittima l’imprenditore a ritenere inesigibile il credito, sia verso gli
azionisti che verso il Fisco, ma lo obbliga a ritenere come assolutamente ineludibile procedere ad una azione legale, e
ciò anche se con un’iniziale prognosi di esito certamente negativo, al solo ed esclusivo fine di poter legittimamente
portare in detrazione il credito inesigibile.
In conclusione, qualsivoglia credito in “sofferenza”, se non è stato stato soggetto alle procedure legali di cui sopra,
dovrà gioco forza essere “trattato” come qualunque altro credito per cui vi sia stato il regolare pagamento, con la
negativa ed assurda conseguenza che anch’esso finirà con il costituire la “base imponibile” sia per il calcolo degli utili
societari sia per il calcolo degli oneri fiscali.
In difetto, ricorrerebbero di certo più profili di responsabilità, non sussistendo al riguardo la possibilità di una “terza via”,
e ciò, ovviamente, semprechè si voglia amministrare un ente con correttezza societaria e fiscale.
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Come sono determinate le parcelle di un avvocato (i costi di una causa)?
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Le parcelle dello Studio
legale Avvocato Alberto Serpico e altri s.t.p. di Cuneo sono determinate in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia dell’8/04/2004, n.
127 (pubblicato in G.U. 18 maggio 2004, n. 127, suppl. ord.) - Regolamento recante determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennità, spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale,
amministrativa, tributaria e stragiudiziali - e, quindi ed in estrema sintesi, in relazione tanto dall'attività prestata in
concreto dal professionista quanto dal valore della causa.
Tale norma stabilisce i compensi spettanti ai legali per l’attività stragiudiziale e giudiziale prestata in favore dei propri
patrocinati, e ciò in base, innanzitutto, al valore della pratica.
Ad esempio ed in campo civile, sono stati previsti alcuni scaglioni di valore della causa in quelli fino ad € 600,00, da €
600,01 ad € 1.600,00, da € 1.600,01 ad € 2.600,00 e così via, sino allo scaglione massimo da € 2.582.300,01 ad €
5.164.600,00.
Per ciascuno di tali scaglioni, i diritti di avvocato sono determinati in misura fissa, anche se progressiva con il crescere
del valore dello scaglione, e sono dovuti per ognuna delle attività professionali ivi previste ed effettivamente svolte
dall’avvocato (a solo titolo esemplificativo: disamina atti, consultazione cliente, corrispondenza informativa,
redazione della domanda introduttiva del giudizio o della comparsa di costituzione e risposta, autentica della firma
apposta dal cliente per la procura speciale, richiesta di notifica di atti, assistenza udienza ecc.....).
Per quanto riguarda gli onorari di avvocato, le voci di ‘spesa’ – sempre in riferimento al campo delle cause civili - sono
le seguenti: studio della controversia, consultazioni con il cliente, ispezione dei luoghi della controversia – ricerca dei
documenti, redazione dell’atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta, assistenza a ciascuna udienza di
trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii, assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni
mezzo istruttorio), compreso l’interrogatorio libero, memorie depositate fino all’udienza di precisazione delle conclusioni,
per ogni memoria, redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche), discussione in pubblica udienza o in
camera di consiglio e opera prevista per la conciliazione, ove avvenga in sede giudiziale.
Il costo di ciascuna di queste distinte attività professionali è predeterminato tra un minimo ed un massimo, sempre
previsti dal D.M. citato, con criteri legati soprattutto alla complessità della causa.
Infine e sempre in virtù di tale decreto, all’avvocato spetta altresì il 12,5% sulla somma dei diritti ed onorari predetti,
quale rimorso a forfait delle spese generali di studio e di causa non altrimenti dovute per esborsi e/o
anticipazioni.
E’ evidente che, in chiave proporzionale, il costo della parcella dell’avvocato è tanto inferiore quanto maggiore è il
valore della causa dallo stesso trattata; infatti, se per un recupero credito di € 1.500,00 la parcella può arrivare anche
ad essere quasi quanto il credito stesso (ma ciò dipende solo da quanta e quale attività sia stata prestata
dall’avvocato), di contro una somma di € 25.000,00 quale parcella dell’avvocato per una causa del valore di €
300.000,00, pur essendo significativa quale compenso a lui spettante, risulta del tutto proporzionata e conveniente per
il cliente.
Tuttavia, lo Studio legale Avvocato Alberto Serpico e altri s.t.p., fermi i principi disposti dall'art. 2233 C.C. (
secondo cui, in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione ed i patti conclusi con il cliente che stabiliscono i compensi professionali devono essere redatti in forma
scritta), può preventivamente pattuire col cliente la corresponsione dei suoi compensi parametrandoli al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di cui all'art. 1261 c.c. (divieto di cessione dei
"crediti litigiosi").
Al di là ed ancor prima di tali regole tecniche e giuridiche, gli Avvocati Alberto Serpico hanno sempre informato il proprio
approccio col cliente alla filosofia di fondo - prioritaria e di certo vincente da un punto di vista commerciale e
pubblicitario – di consigliarlo sempre e solo nel suo esclusivo interesse, senza che l’ipotetico compenso per
un’eventuale e possibile causa e, quindi, per un’eventuale parcella a loro stesso favore siano in alcun modo
determinanti per la scelta del consiglio e consulenza da offrire al cliente.
Ad esempio, lo sconsigliare – pur sempre con grande attenzione e scrupolo professionale - ai clienti d’intraprendere una
determinata azione giudiziale, pur potendo apparire agli occhi di taluni di essi come un segno di debolezza o di
quant’altro l’animo e la mente umana possano ingiustamente pensare, finisce con il costituire per i soci di questo
studio solo un motivo di grande vanto e di proficuo “passaparola” estremamente produttivo per gli stessi a medio e
lungo termine, oltre che motivo di grande serenità.
E non sono poche le volte che detti soci sconsigliano il cliente nel senso anzidetto, ricevendo però la soddisfazione di
rivederlo quale cliente per un’altra questione giuridica oppure di sapere di aver segnalato il loro nominativo ad amici e
conoscenti.
Un significativo insegnamento dei nostri maestri ci ha sempre accompagnato nell’esercizio dell’attività professionale,
ovverosia che è pur sempre meglio per il cliente una cattiva transazione che, magari, un’ottima sentenza che giunga,
però, dopo troppo tempo ed eccessivi costi!
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Come si affronta il risarcimento dei danni da mancata o errata prestazione sanitaria in
ambito ospedaliero?
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Colpa medica e
responsabilità contrattuale Come da costante ed univoco indirizzo della Suprema Corte di Cassazione,
allorquando un paziente è "accettato" in una struttura ospedaliera, pubblica o privata che sia, e ciò per un ricovero di
qualunque tipo e genere, si ritiene stipulato con il nosocomio un contratto atipico cd. di “spedalità”.
Contestualmente, nei confronti dei sanitari incaricati di eseguire la prestazione all’interno di dette strutture, studio legale
Cuneo si verifica, di fatto, l’instaurazione di un rapporto obbligatorio c.d. da contatto “sociale”, laddove la tutela e la
cura della salute (costituzionalmente garantite) assurgono a precetti sovra ordinati rispetto a qualunque altro
meccanismo di perfezionamento di un qualunque negozio bilaterale (da ultimo si vedano Cass. 22 gennaio 1999, n. 589,
in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21
luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Quindi, i Giudici di legittimità, date tali premesse, hanno altresì argomentato che anche con il medico dipendente
dell’Ente si concluda di fatto quel contatto “sociale” cui si è già fatto riferimento; e tale deduzione, ovviamente, deve
essere fatta tanto con riferimento ai medici dipendenti di ente pubblico, con contratto di natura privata (come può
avvenire soprattutto per le posizioni apicali, c.d. "primari"), quanto ai casi di medici dipendenti di privati - "casa di
cura".
A tal proposito, sembra esaustiva e motivata con puntiglio e precisione la problematica giuridica della colpa medica
avvocato Cuneo contrattuale di cui sopra dalla seguente Cass., sez. III, 22-01-1999, n. 589:
“ … - omissis - … Va subito rilevato che non si può criticare la definizione come "contrattuale" della studio legale Cuneo
responsabilità del medico dipendente di struttura sanitaria, limitandosi ad invocare la rigidità del catalogo delle fonti ex
art. 1173 c.c., che non consentirebbe obbligazioni contrattuali in assenza di contratto.
Infatti la più recente ed autorevole dottrina ha rilevato che l’art. 1173 c.c., stabilendo che le obbligazioni derivano da
contratto, da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico, consente di
inserire tra le fonti principi, soprattutto di rango costituzionale (tra cui, con specifico riguardo alla fattispecie, può
annoverarsi il diritto alla salute), che trascendono singole proposizioni legislative.
Suggerita dall’ipotesi legislativamente prevista di efficacia di taluni contratti nulli (art. 2126, c. 1, 2332, c. 2 e 3, c.c.,
art. 3 c. 2 l. n. 756/1964), ma allargata altresì a comprendere i casi di rapporti che nella previsione legale sono di
origine contrattuale e tuttavia in concreto vengono costituiti senza una base negoziale e talvolta grazie al semplice
"contatto sociale" (secondo un’espressione che risale agli scrittori tedeschi), si fa riferimento, in questi casi al "rapporto
contrattuale di fatto o da contatto sociale".
Con questa espressione si riassume una duplice veduta del fenomeno, riguardato sia in ragione della fonte (il fatto
idoneo a produrre l’obbligazione in conformità dell’ordinamento - art. 1173 c.c. -) sia in ragione del rapporto che ne
scaturisce (e diviene allora assorbente la considerazione del rapporto, che si atteggia ed è disciplinato secondo lo
schema dell’obbligazione da contratto).
La categoria studi legali Cuneomette in luce una possibile dissociazione tra la fonte - individuata secondo lo schema
dell’art. 1173 - e l’obbligazione che ne scaturisce. Quest’ultima può essere sottoposta alle regole proprie
dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto.
In questa prospettiva, quindi, si ammette che le obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in
cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali, e pur tuttavia ad esso
si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono
emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
In questi casi non può esservi (solo) responsabilità studio legali Cuneoaquiliana, poiché questa non nasce dalla
violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive titlerui (è infatti ormai acquisito che, nell’ambito
dell’art. 2043 c.c., l’ingiustizia non si riferisce al fatto, ma al danno); quando ricorre la violazione di obblighi, la
responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto ("culpa in non faciendo") ciò a cui era
tenuto in forza di un precedente "vinculum iuris", secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale.
Un’eco di avvocati Cuneoquesta impostazione sembra ravvisarsi in Cass., sez. I, 1.10.1994, n. 7989, secondo cui la
responsabilità extracontrattuale ricorre solo quando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto
autore di un danno ingiusto non legato all’attore da alcun rapporto giuridico precedente, o comunque indipendentemente
da tale eventuale rapporto, mentre, se a fondamento della pretesa venga enunciato studio legali Cuneo l’inadempimento
di un’obbligazione volontariamente contratta, ovvero anche derivante dalla legge, è ipotizzabile unicamente una
responsabilità contrattuale.
6.3. Quanto sopra detto si verifica per studio legali Cuneo l’operatore di una professione cd. protetta (cioè una
professione per la quale è richiesta una speciale avvocato Cuneo abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in
particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione
medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 Cost.
Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giuridico, non si
limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua
professionalità, ma giustappunto quel "facere" nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in
ogni momento (l’abilitazione all’attività, rilasciatagli dall’ordinamento, infatti, studio legali Cuneo prescinde dal punto
fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno).
In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non
può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d’opera professionale tra i due.
Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell’esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una
speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e
quindi trattandosi di una professione protetta, l’esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda avvocato
Cuneo se esista o meno un contratto.
La pur confermata assenza di un contratto, e quindi avvocati Cuneo di un obbligo di prestazione in capo al sanitario
dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard
accertati dall’ordinamento su quel soggetto), che qualifica "ab origine" l’opera di quest’ultimo, e che si traduce in obblighi
di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando studio legali Cuneo in
"contatto" con lui.
Proprio gli aspetti pubblicistici, che studio legali Cuneo connotano studi legali Cuneo l’esercizio di detta attività,
comportano che studio legale Cuneoesso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza
possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno.
L’esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della
sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. pen.
10.4.1978, n. 4003, Soccardo).
In assenza di dette ipotesi di vincolo, il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il
medico in ogni caso interviene (ad esempio perché a tanto tenuto nei confronti dell’ente ospedaliero, come nella
fattispecie) l’esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel
contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico.
Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente
hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui,
accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi
(qualificazione che discende non dalla fonte dell’obbligazione, ma dal contenuto del rapporto). … - omissis - …”.
“Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche
nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera
fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a
disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell’apprestamento studio legali Cuneo dei
medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una
responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subìto dal paziente risulti causalmente riconducibile ad
una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l’eventuale responsabilità concorrente
del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora sub iudice in altro separato processo (nella specie,
l’inadempienza della casa di cura era consistita nell’insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare
l’emergenza - sindrome asfittica del neonato - e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del
neonato in un centro ospedaliero attrezzato).” Cass., sez. un., 01-07-2002, n. 9556.
Diligenza nell'adempimento ex artt. 1176 e 2236
C.C. Si è visto, dunque, che la responsabilità del medico e dell'ente ospedaliero hanno natura
contrattuale, corrispondendo a quella tipica del professionista/prestatore d’opera intellettuale.
Ciò posto, si deve gioco forza far riferimento unicamente studi legali Cuneoalla diligenza nell’adempimento delle
obbligazioni di cui agli artt. 1176 e 2236 C.C., al fine di valutare il grado di colpa.
Infatti, trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve
ponderarsi, a norma dell'art. 1176, II° c., C.C., con riguardo alla natura dell'attività esercitata, laddove, invece, l’art.
2236 C.C. statuisce che, se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera
non risponde dei danni, se non studio legali Cuneo in caso dì dolo e colpa grave.
Quindi, queste due norme finiscono con l’affermare un principio unico ed imprescindibile in virtù del quale il grado di
diligenza deve essere soppesato con riferimento alla difficoltà della prestazione adempiuta.
Pertanto, la colpa corrisponde all’inottemperanza della diligenza richiesta nel caso di specie.
“Homo eiusdem condicionis et professionis”, e cioè il cd. agente medio o campione appartenente alla categoria di
riferimento per ogni singolo caso di specie.
Ed in avvocati Cuneoriferimento al c.d. agente medio o campione del nostro caso di specie,
- sarebbe ricorsa colpa grave se e quando il medico non avesse profuso studio legale Cuneo nemmeno una minima
diligenza (“magna negligentia, imprudentia, imperitia”);
- sarebbe ricorsa colpa media se e quando il medico non avesse profuso nemmeno un’ordinaria diligenza e
- sarebbe riscorsa colpa lieve se e quando il medico non avesse profuso nemmeno studi legali Cuneouna somma
diligenza.
Come è noto, l'obbligazione assunta dal avvocati Cuneo professionista studio legali Cuneoconsiste in un'obbligazione di
mezzi, vale a dire in un'attività strumentalmente diretta a conseguire un risultato.
Ebbene, il mancato raggiungimento del risultato non determina di per se stesso l’inadempimento (vedasi, ad esempio,
Cass. 26 febbraio 2003 n. 2836).
Infatti, l'inadempimento - o l'inesatto studio legale Cuneoadempimento – si concreta solo allorquando il medico abbia
assunto comportamenti non conformi alla diligenza richiestagli dal caso di specie, per cui il mancato raggiungimento del
risultato è eziologicamente estraneo alla valutazione della di lui colpa; esso potrà solo costituire un eventuale danno
consequenziale alla non diligente avvocato Cuneo prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ripartizione dell'onere probatorio. Tale
problematica è avvocati Cuneo stata oggetto in passato di numerose pronunce della Corte di Cassazione, che hanno
fissato taluni principi al riguardo, fermo restando il cardine di cui all’art. 1218 C.C. secondo cui la prova di non aver
potuto adempiere l'obbligazione (senza “colpa”) è ad esclusivo studio legali Cuneocarico del debitore.
Secondo tali pronunce di legittimità, in caso di facile esecuzione della prestazione sanitaria, la prova da parte del
danneggiato dell’insorgenza o dell’aggravamento di una patologia era di per se stessa sufficiente a far ricorrere una
presunzione relativa circa la negligenza di quella stessa prestazione; ne conseguiva che l’obbligato era onerato della
prova di un’esecuzione diligente e perita dell’obbligazione medica e che il profilo patologico ex adverso dedotto in causa
era imputabile solo ed esclusivamente ad eventi imprevisti ed imprevedibili. (vedasi, ad esempio, Cass. 21 dicembre
1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492.).
In buona sostanza od in altri ed equipollenti termini, l'onere della prova fu così distribuito studi legali Cuneo tra le
parti:
- al medico spetta di provare che il caso era di particolare difficoltà e, invece, al paziente quali siano state le modalità
avvocati Cuneo di esecuzione inidonee, oppure, “mutatis mutandis”
- al paziente che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che la patologia o il suo aggravamento non erano
conseguenza di un suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30
maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220).
Tuttavia, la lettura di tali pronunce studio legali Cuneo non può ora prescindere da quanto statuito successivamente
dalla Cass., sez. un., 30-10-2001, n. 13533, e ciò proprio in materia di onere probatorio per
inadempimento contrattuale:
“Il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la studi legali Cuneorisoluzione ed il
risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine
di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della avvocato Cuneo
dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento.”
Tale pronuncia si rese indispensabile per risolvere l’annoso contrasto della giurisprudenza della Corte di cassazione, tra
due indirizzi:
uno, maggioritario, che diversificava il regime probatorio secondo che il creditore agisse per l’adempimento, nel qual
avvocati Cuneo caso si sarebbe dovuto ritenere sufficiente che l’attore fornisse la prova del titolo che costituiva la
fonte del diritto vantato, ovvero per la risoluzione, nel qual caso si riteneva che il creditore avvocato Cuneo dovesse
provare, oltre al titolo, anche l’inadempimento, integrante anch’esso fatto costitutivo della pretesa;
ed un altro orientamento, minoritario, che tendeva ad unificare avvocati Cuneo il regime probatorio gravante sul
creditore, senza distinguere tra le ipotesi in cui agisse per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
danno, ritenendo in ogni caso sufficiente la prova del titolo che costituiva la fonte dell’obbligazione che si assumeva
essere inadempiuta, spettando al debitore provare il fatto estintivo dell’avvenuto adempimento.
Ciò detto, ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale del medico, che si è visto essere di natura
prettamente contrattuale, incombe sul paziente, che agisce per il risarcimento dei danni, solo l’assolvimento dell’onere
probatorio circa l’esistenza del rapporto obbligatorio (c.d. da contatto “sociale”), previa contemporanea deduzione e
contestazione d’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale da parte del medico e, quindi, anche del
nosocomio (art. 1228, c.c.); ne discende che residua ad esclusivo carico di quest’ultimi l’onere di provare l’esatto
adempimento o la riconducibilità dell’evento dannoso a fatti imprevisti ed imprevedibili.
E’ già stato rilevato come studio legale Cuneo l’obbligazione in questione sia di studi legali Cuneomezzi e non di
risultato, talchè quel paziente dovrà provare solo l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento di una
patologia per effetto dell’adempimento … inesatto … di quell’obbligazione avvocato Cuneo sanitaria (art. 1218 C.C.);
sarà, invece, onere dell’obbligato il dimostrare che la sua prestazione è stata eseguita in modo diligente e che
l’insorgenza o l’aggravamento della malattia è diretta conseguenza di eventi imprevisti ed imprevedibili, il tutto, però, pur
sempre nell’ambito dell’unitario quadro normativo di cui agli artt. 1176 e 2236 C.C.
Pertanto, sarà esclusivo onere del medico il provare che la prestazione sanitaria in contestazione studi legali Cuneo
fosse di particolare difficoltà (ed al riguardo parte attrice ha delineato e financo provato un quadro fattuale di segno
diametralmente opposto), cosicchè la facilità e la difficoltà della prestazione non debbono incidere in alcun modo sul
meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio delle parti, tant’è che l’eventuale assenza di colpa sarà provata dal
medico solo dopo la dimostrazione che la prestazione richiestagli è stata eseguita con la diligenza dovuta ex
lege.
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Il coniuge superstite ha diritto di abitazione della casa coniugale e d’uso dei suo beni
mobili. In caso di concorso di altri eredi nella successione legittima (overrosia, quando una persona muore senza
aver lasciato testamento), come si computa e si attribuisce il valore di tale diritto?
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Il quadro normativo di
riferimento è il seguente:
art. 582 C.C., “Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti legittimi
o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ ultimo caso, la parte residua è
devoluta agli ascendenti, ai fratelli ed alle sorelle, secondo le disposizioni dell’ art. 571, salvo in ogni caso agli
ascendenti il diritto ad un quarto dell’eredità”.
Ancora, il comma II° dell’art. 540 C.C., dispone che: “Al coniuge, anche quando concorra con altri
chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano,
se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente,
per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ”.
Con specifico riferimento a tale ultima disposizione, và immediatamente rimarcato che – secondo la
migliore Dottrina – i predetti diritti di abitazione e di uso sono riservati al coniuge
come prelegati e, quindi, oltre a
sua quota di successione ab intestato, cosicchè non si tratta di diritti che devono essere attribuiti in sede di
divisione.
Ne consegue che, se al coniuge superstite vengano attribuiti in sede di scioglimento della comunione ereditaria e nella
conseguente divisione giudiziale la casa e/o i mobili, così come a lui spettante per legge, il loro valore
và detratto dalla c.d. quota disponibile, e ciò, se del caso, sino all’esaurimento
del valore di detta quota.
Solo nell’ipotesi in cui il valore della predetta quota disponibile non fosse quantitavamente sufficiente a garantire
in prededuzione il soddisfacimento pieno di tali diritti, il valore residuo sarà detratto
o, se si vuole, imputato alla c.d. quota di riserva legittima del coniuge stesso, titolare dei diritti in questione.
“Il diritto di abitazione del coniuge superstite (legato "ex lege" e riserva qualitativa che esclude la
surrogabilità con altri elementi patrimoniali relitti senza la volontà del coniuge superstite) sorge esclusivamente in
riferimento alla casa che, al momento della morte del coniuge, era in proprietà del "de cuius" o, comunque, in
comproprietà fra questi ed il coniuge superstite.“ (si vedano, ad esempio: CASS. 6691/2000 – CASS
4329/2000).
La natura di legato e, come si è visto di vero e
proprio prelegato ex lege dei diritti in questione comporta che il coniuge li acquista
automaticamente ed anche se rinunziasse all’eredità.
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